ll risarcimento del danno da morte del congiunto. Chi può chiedere il risarcimento del danno da morte del congiunto?

Famiglia legittima

La legittimazione a richiedere il risarcimento del danno patito per effetto della perdita di un familiare in un incidente stradale è attribuita, in primis, ai prossimi congiunti, per effetto della sussistenza in capo a costoro di sofferenze e patemi d’animo, cagionati dalla perdita e dalle sofferenze della persona cara deceduta, nonché per la perdita dell’eventuale sostegno economico apportato dalla vittima.

Possono, per l’effetto, presuntivamente considerarsi come legittimati ad agire il coniuge, i figli (anche in tenera età), i genitori della vittima, i fratelli e le sorelle del defunto.

Quanto agli altri parenti ed affini (nonni, nipoti, zii, cugini, cognati, ecc.), la legittimazione può esser loro riconosciuta soltanto se, oltre all’esistenza del rapporto di parentela o di affinità, concorrano ulteriori circostanze, da dimostrare, atte a far ritenere che la lesione della vita o della salute del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale ovvero una grave alterazione della normale esistenza.

Tabella risarcitoria in favore degli stretti congiunti, a titolo di danno subito in proprio per la perdita del legame affettivo con la vittima dell’incidente stradale.
A favore di ciascun genitore per morte di un figlio da € 154.350,00 a 308.700,00
A favore del figlio per morte di un genitore da € 154.350,00 a 308.700,00
A favore del coniuge o del convivente sopravvissuto da € 154.350,00 a 308.700,00
A favore del fratello per morte di un fratello o sorella da € 22.340,00 a 134.040,00
A favore dei nonni per morte di un nipote da € 22.340,00 a 134.040,00

 

Famiglia naturale: i conviventi di fatto (cd. more uxorio)

Secondo quanto riaffermato lo scorso 16 giugno 2014, sentenza n. 13654 dalla Corte di Cassazione, il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non solo ai membri della famiglia legittima, ma anche a quelli della c.d. famiglia naturale (non legata da vincolo matrimoniale), a condizione che si dimostri l’esistenza di uno stabile e duraturo legame affettivo che, per la significativa comunanza di vita e di affetti, sia equiparabile al rapporto coniugale.

I danni risarcibili alla vittima e da liquidarsi in favore degli eredi.

In conseguenza di un evento mortale si producono delle conseguenze risarcitorie direttamente nel patrimonio della vittima destinate a trasmettersi in favore degli eredi secondo le ordinarie regole della successione a causa di morte. Oltre ai danni patrimoniali (es. autovettura di proprietà del defunto andata distrutta nell’incidente stradale), sono risarcibili, sempre in favore degli eredi, i danni per le sofferenze psico-fisiche subite dalla vittima dell’incidente stradale prima della sua morte o comunque il danno per la perdita della vita.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, perché possa ravvisarsi un risarcimento del danno, trasferibile a titolo ereditario in favore degli eredi del soggetto deceduto, è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo sufficiente a permettere un consolidamento del danno in oggetto.

 I danni risarcibili in via autonoma, iure proprio, agli eredi

Oltre ai danni verificatisi nella sfera del defunto (e dunque trasmissibili ai congiunti a titolo di eredità), esistono anche i danni riflessi, i quali pur trovando la loro origine in un evento che colpisce la vittima principale, si producono nella sfera giuridica delle persone vicine alla vittima, che acquistano il diritto al risarcimento del relativo pregiudizio, non in quanto eredi, ma in quanto danneggiati in proprio.

Il riconoscimento ai familiari del danno, in proprio, per la morte del congiunto ha, quale presupposto, lo stato di alterazione psicofisica del richiedente, occorrendo, pertanto, che sussista un vero e proprio danno alla salute che, in persone predisposte da particolari condizioni, anziché esaurirsi in un patema d’animo o in uno stato di angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente.

Quanto ai criteri di liquidazione del pregiudizio alla propria integrità fisica subito dagli istanti, occorre attenersi ai principi fissati dalle S.U. della Cassazione con la sentenza n. 26972/2008, e/o alle Tabelle di Milano.

Danni patrimoniali

Quanto al danno patrimoniale, iure proprio, viene in esame innanzitutto il danno emergente, cioè consistente in spese causate dal decesso del parente (per esempio: spese funerarie): queste verranno risarcite se rigorosamente provate pro quota agli eredi che le hanno sostenute.

Problematiche maggiori solleva invece il danno c.d. da lucro cessante, risarcibile ai congiunti, di chi sia deceduto a seguito di fatto illecito, in quanto consistente o nella diminuzione di contributi o sovvenzioni, oppure nella perdita di utilità che, per legge o per solidarietà familiare, sarebbero state conferite dal soggetto scomparso. Ne consegue che, per ottenere il risarcimento di tale tipo di danno, chi lo domanda ha l’onere di provare, anche per presunzioni, una stabile contribuzione del defunto in proprio. La sola natura del rapporto parentale, ovvero il solo fatto della convivenza col defunto, pur costituendo un indizio circa l’esistenza della contribuzione, sono insufficienti a far presumere l’esistenza d’una stabile contribuzione del defunto in favore dei congiunti superstiti, la quale potrebbe ammettersi soltanto ove si dimostrasse – ad esempio – l’insufficienza dei redditi dei familiari conviventi al proprio sostentamento.

4. Massimale della Polizza Assicurativa.

In caso di azioni risarcitorie fatte valere da una pluralità di congiunti del soggetto deceduto a seguito di un sinistro, giurisprudenza remota riteneva che operasse il solo massimale previsto per la persona danneggiata, in quanto unica essendo la vittima, la pluralità degli eventuali aventi diritto non poteva portare ad una moltiplicazione del massimale, prevista dalla polizza assicurativa del responsabile del sinistro.

Tale tesi è stata però rivisitata dalla stessa Suprema Corte di Cassazione, la quale con sentenza n. 2653 del 9 febbraio 2005, ha affermato che la limitazione del massimale assicurativo opera solo laddove i congiunti agiscano a titolo ereditario, per il risarcimento dei danni patiti direttamente dalla vittima.

Laddove invece, la pretesa risarcitoria, sia avanzata anche in proprio dai congiunti (moglie, marito, figli, fratelli, sorelle, genitori, ecc), per il danno subito per la compromissione della propria vita in conseguenza della perdita dello stretto congiunto, il limite del risarcimento non è per tutti cumulativamente quello previsto per la singola persona danneggiata, e ognuno ha, per l’effetto, la possibilità di avvalersi del massimale previsto per ogni singolo danneggiato.