Specializzazioni

Lo Studio Legale Cariglino, grazie ad una decennale esperienza maturata nel campo, è specializzato in diritto  internazionale privato e comunitario. In materia civile e commerciale una primaria consulenza è destinata ad operatori italo-tedeschi, alla ricerca di una qualificata capacità di confronto tra la disciplina italiana e quella tedesca. Questa capacità viene fornita in materia di successioni, separazioni e divorzi, contrattualistica, risarcimento del danno, rapporto di agenzia, per la costituzione di società in Italia, per l‘acquisto di immobili in Italia e in caso di sinistri stradali. L’Avv. Filippo Cariglino redige, altresì, per enti pubblici e privati, perizie comparative di normativa italiana e tedesca a confronto in settori di diritto specifici.

In materie quali il diritto successorio e il diritto di famiglia italo-tedesco ci si deve, per esempio, spesso chiedere quale legge applicare alle unioni tra un cittadino italiano e una cittadina tedesca e magari scegliere quella più vantaggiosa per la tutela dei propri e altrui interessi.

In maniera generica si può affermare che la legge italiana, per esempio in tema di separazione e divorzio, trova applicazione, oltre che nei casi in cui i coniugi italiani risiedono in Italia, anche quando entrambi i coniugi italiani risiedono in Germania e, quando, uno dei due vive in Italia. Quando, invece, uno dei due coniugi ha una cittadinanza diversa, per stabilire la legge applicabile alla separazione e al divorzio, bisognerà tenere presente il criterio generale del luogo di ultima residenza coniugale.

Anche in riferimento al diritto successorio, per determinare la legge applicabile, bisognerà fare riferimento al principio di cittadinanza e al luogo di ultima residenza, ma e sempre consentita la facoltà di scelta a mezzo testamento della legge applicabile alla propria successione.

DIRITTO DI FAMIGLIA. SEPARAZIONE E DIVORZIO.

L’introduzione del Regolamento Europeo n. 1259/10 (in vigore dal 21 giungo 2012), in materia di divorzio e separazione personale, sancisce quale debba essere la legge nazionale da applicare al divorzio e alla separazione personale quando i coniugi siano di nazionalità diversa. La novità principale consiste nella possibilità per i coniugi di scegliere, tramite accordo, la legislazione nazionale applicabile al loro divorzio, purché questa sia legata alla nazionalità di uno dei due coniugi o alla residenza effettiva della coppia. In assenza di accordo, troverà applicazione la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui si decide di agire in giudizio.

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DIRITTO EREDITARIO. SUCCESSIONI

In materia di successioni per causa di morte è prossima l’entrata in vigore del Regolamento Europeo n. 650/2012. Il Regolamento Europeo 650/2012 sancisce, a partire dal 17 agosto 2015, come regola principale per la determinazione della legge applicabile alla successione, il luogo di ultima residenza del defunto. Il Regolamento 650/12, per l’effetto, sostituisce in materia successoria, il principio della cittadinanza, che sin ad ora era determinante per l’individuazione della legge applicabile alla successione.

Tale ultima nuova normativa produrrà effetti rilevanti per i cittadini italiani residenti in Germania (con patrimonio in Germania e/o in Italia) e per i cittadini tedeschi residenti in Italia (con patrimonio in Germania e/o in Italia).

Il Regolamento n. 650/2012, infatti, avrà l’effetto, positivo, di vedere applicata la legge dello Stato in cui il defunto ha effettivamente vissuto con la propria famiglia e che, probabilmente, conosce meglio. E’ anche probabile, che sia la legge conosciuta meglio dagli effettivi eredi del defunto, quali per esempio i figli. Tali ultimi, infatti, che nello stato di residenza effettiva hanno avuto il centro dei loro maggiori interessi (studio, lavoro, ecc.), hanno spesso un minore legame, rispetto ai propri genitori, con il paese di origine. A ciò si aggiunga, inoltre, la probabilità di una minore padronanza della lingua italiana di questi ultimi rispetto ai genitori che, rende difficile e ardua la comprensione della legge dello Stato di cui si è conservata la cittadinanza ma in cui, in realtà, non si è mai vissuto.

Nel contempo però, il Regolamento 650/12, potrebbe produrre effetti indesiderati. Tali effetti potrebbero prodursi nella difficile individuazione del luogo di ultima residenza del defunto. Pensiamo agli italiani che vivono per anni in Germania e che, una volta raggiunta l’età pensionabile, rientrano in Italia; a coloro i quali per motivi di lavoro si trovano spesso per brevi o lunghi periodi a risiedere in nazioni diverse; al cittadino tedesco che avendo comprato casa in Italia ivi si trasferisce per trascorrervi gli ultimi anni della propria vita. In tali casi si determinerà per ognuno l’applicazione della legge successoria dell’ultima residenza. Per l’effetto secondo gli esempi sopra riportati, al cittadino tedesco e al cittadino italiano si applicherà alla loro successione la legge italiana. Rimane, in tali casi, da chiedersi se ciò corrisponde all’effettiva volontà dei defunti.

A tali inconvenienti offre comunque soluzione il Regolamento n. 650/12 che consente, a mezzo dichiarazione/testamento, di scegliere e programmare la legge da applicarsi alla propria successione, rimanendo liberi di stabilire la propria residenza eventualmente altrove.

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