Divisione. Quota legittima e quota disponibile

Come dividere il proprio patrimonio e a chi destinarlo. La quota legittima e la quota disponibile.

I legittimari, a chi spetta sempre e comunque una quota di eredità.

La legge prevede dunque che alcuni soggetti abbiano una particolare tutela, cioè che agli stessi sia riservata comunque una quota dell’eredità anche contro un’eventuale volontà del defunto espressa per testamento.

Questi soggetti sono:

– il coniuge anche separato purché senza colpa, e fino a quando non intervenga sentenza di divorzio, e a prescindere dal regime di comunione o di separazione dei beni. In caso di matrimonio in essere il coniuge superstite eredita sempre il diritto di abitazione nella casa coniugale. Quindi oltre alla quota di immobile che andrà in suo possesso ha il diritto di continuare ad abitare nello stesso appartamento vita natural durante;

– i figli, legittimi, legittimati, adottivi e naturali;
– i genitori, in mancanza di coniuge e figli.

In caso di concorso tra i soggetti innanzi indicati, la legge determina la quota di eredità riservata a ciascuno. Per calcolare la quota di patrimonio ereditario spettante a ciascun soggetto tutelato occorre comunque tenere conto anche di eventuali donazioni effettuate dal defunto che andranno computate necessariamente nella massa ereditaria. Nella pratica si procede alla formazione dell’asse ereditario detraendo dal valore dei beni lasciati in eredità la somma complessiva degli eventuali debiti; addizionando il valore delle eventuali donazioni effettuate dal defunto, per poi calcolare la quota di legittima.

La quota disponibile.

La legge prevede una quota cosiddetta “disponibile” che consente di devolvere una quota del proprio patrimonio in favore di una o più persone, escludendone altri. Ciò permette di destinare la quota disponibile anche ad uno dei soggetti tutelati dalla legittima. Nel caso il defunto lascia una moglie e un figlio, lo stesso avrebbe potuto disporre liberamente di una quota pari ad un terzo del suo patrimonio in favore esclusivo dell’uno o dell’altro ma anche in favore di terzi estranei. Se oltre alla moglie sono presenti più figli la quota di disponibile, di cui il defunto avrebbe potuto liberamente disporre anche in favore di terzi, è pari ad un quarto del patrimonio.