Il certificato successorio europeo

Altra importante novità introdotta dal Regolamento Europeo n. 650/2012 che entrerà in vigore a partire dal 17 agosto 2015, è costituito dalla creazione di un certificato successorio europeo. Secondo gli auspici del legislatore europeo, tale documento dovrebbe permettere di dimostrare con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione o di altra legge applicabile a elementi specifici, come la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte. Tale certificato, che dovrà essere automaticamente riconosciuto nei Paesi vincolati alla norma, dovrebbe però avere solo forza probatoria (non dovrebbe essere di per sé un titolo avente efficacia esecutiva). In tale contesto l’erede, il legatario, e gli altri soggetti aventi interesse alla successione come l’esecutore testamentario o il curatore dell’eredità giacente potranno dimostrare con facilità la propria qualità e/o i propri diritti e poteri in ogni altro Stato membro attraverso il rilascio del certificato da parte dell’autorità competente. Il certificato che può essere emesso anche parzialmente quanto al suo contenuto è predisposto in un modello uniforme e tradotto nelle diverse lingue dei Paesi membri. Per quanto riguarda il contenuto il certificato dovrà contenere:

  1. Il nome e l’indirizzo dell’autorità di rilascio;
  2. Il numero di riferimento del fascicolo;
  3. gli elementi in base ai quali l’autorità di rilascio si ritiene competente a rilasciare il certificato;
  4. la data del rilascio;
  5. le generalità del richiedente;
  6. le generalità del defunto;
  7. le generalità dei beneficiari;
  8. I dati relativi a eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dal defunto o, se del caso, eventuali convenzioni stipulate dal defunto nel contesto di un rapporto che secondo la legge applicabile a quest’ultimo ha effetti comparabili al matrimonio e i dati relativi al regime patrimoniale tra coniugi o a un regime equivalente;
  9. la legge applicabile alla successione e gli elementi sulla cui base essa è stata determinata;
  10. l’indicazione se si tratta di una successione regolata da una disposizione a causa di morte o di una successione legittima, comprese le informazioni sugli elementi da cui derivano i diritti e/o i poteri degli eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità;
  11. se del caso, per ogni beneficiario le informazioni relative alla natura dell’accettazione dell’eredità o della rinuncia alla stessa;
  12. la quota ereditaria di ciascun erede e, de del caso, l’elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede;
  13. l’elenco dei beni e/o diritti spettanti a ogni legatario;
  14. le restrizioni ai diritti del o degli eredi e, se del caso, del o dei legatari in forza della legge applicabile alla successione e/o disposizione a causa di morte;
  15. i poteri dell’esecutore testamentario e/o dell’amministratore dell’eredità e le restrizioni a tali poteri in forza della legge applicabile alla successione e/o della disposizione a causa di morte.

Al certificato è riconosciuto un particolare valore giuridico in tutti i Paesi membri, in quanto costituisce prova legale di tutto quanto vi è indicato ed è utilizzabile anche ai fini delle trascrizioni ed iscrizioni in pubblici registri.

Esso sarà rilasciato dall’organo giurisdizionale competente dello Stato membro che ha giurisdizione sulla successione, su istanza di parte, ed avrà una validità limitata a sei mesi. In osservanza al principio di sussidiarietà, esso non sostituirà eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri. Da segnalare che, nel rispetto dei diversi sistemi che trattano la questioni successorie negli Stati membri, ai fini del presente regolamento il termine “organo giurisdizionale” è da doversi intendere in senso ampio, poiché, comprende non solo gli organi puramente giudiziari, ma anche tutte le altre autorità (si pensi agli uffici tributari, alle cancellerie) e i professionisti legali (come i notai) competenti in materia di successioni, i quali possono essere competenti in materia di successioni esercitando funzioni giudiziarie su delega o sotto controllo dell’autorità giudiziaria.

Questa nuova forma di documentazione giuridica della devoluzione ereditaria è in linea con le normative di molti Stati europei in materia di certificazione dell’eredità, ed è finalizzata a maggiore certezza nell’accertamento della situazione giuridica derivante dall’apertura della successione causa di morte.

Infatti con l’introduzione di questo strumento si presume fino a prova contraria che la persona indicata come erede o come legatario sia titolare dei diritti enunciati nel certificato, così come si presume che l’esecutore testamentario o l’amministratore della successione sia titolare dei poteri e degli obblighi enunciati nell’atto.