Competenze

Principale area di competenza dello studio legale Cariglino è il diritto civile e, in casi specifici, la conseguente applicazione di norme di diritto internazionale privato e di diritto comunitario.

In tale contesto, l’Avv. Filippo Cariglino, offre primaria consulenza anche in discipline di diritto tedesco che, quando utile, vengono comparate con gli istituti normativi di diritto italiano. Ciò consente, nei casi dove è concessa la facoltà di opzione, di scegliere in maniera adeguata il diritto da applicare, ad esempio: in materia ereditaria, in materia di separazioni e divorzi, mantenimento e affidamento dei figli, obbligazioni e contratti, risarcimento del danno, tenendo appunto conto delle personali esigenze e individuando la normativa, sostanziale e procedurale, maggiormente favorevole anche in termini di tempistica, incardinando procedimenti innanzi ad autorità giudiziarie italiane e/o tedesche.

Tra le materia di stretta competenza sono da annoverare, per l’appunto, il Diritto internazionale di famiglia, le Successioni mortis causa internazionali, Diritto bancario, Diritto societario, Diritto dei marchi e brevetti, Diritto d’autore e dei media, Diritto dei trasporti e delle spedizioni, il Diritto Assicurativo e dell’Infortunistica, della Responsabilità Civile, della Responsabilità Professionale e della Responsabilità Sanitaria. In tale ultimo settore l’Avv. Filippo Cariglino è, altresì, fiduciario di Compagnie assicurative che operano sul territorio nazionale.

Infine, lo studio redige accordi, contratti e transazioni, in riferimento a pratiche immobiliari, commerciali e societarie, pratiche fallimentari, compreso il recupero crediti in Italia e in Germania.

Di seguito, troverete alcuni argomenti trattati e correlati:

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Famiglia legittima

La legittimazione a richiedere il risarcimento del danno patito per effetto della perdita di un familiare in un incidente stradale è attribuita, in primis, ai prossimi congiunti, per effetto della sussistenza in capo a costoro di sofferenze e patemi d’animo, cagionati dalla perdita e dalle sofferenze della persona cara deceduta, nonché per la perdita dell’eventuale sostegno economico apportato dalla vittima.

Possono, per l’effetto, presuntivamente considerarsi come legittimati ad agire il coniuge, i figli (anche in tenera età), i genitori della vittima, i fratelli e le sorelle del defunto.

Quanto agli altri parenti ed affini (nonni, nipoti, zii, cugini, cognati, ecc.), la legittimazione può esser loro riconosciuta soltanto se, oltre all’esistenza del rapporto di parentela o di affinità, concorrano ulteriori circostanze, da dimostrare, atte a far ritenere che la lesione della vita o della salute del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale ovvero una grave alterazione della normale esistenza.

Tabella risarcitoria in favore degli stretti congiunti, a titolo di danno subito in proprio per la perdita del legame affettivo con la vittima dell’incidente stradale.
A favore di ciascun genitore per morte di un figlio da € 154.350,00 a 308.700,00
A favore del figlio per morte di un genitore da € 154.350,00 a 308.700,00
A favore del coniuge o del convivente sopravvissuto da € 154.350,00 a 308.700,00
A favore del fratello per morte di un fratello o sorella da € 22.340,00 a 134.040,00
A favore dei nonni per morte di un nipote da € 22.340,00 a 134.040,00

 

Famiglia naturale: i conviventi di fatto (cd. more uxorio)

Secondo quanto riaffermato lo scorso 16 giugno 2014, sentenza n. 13654 dalla Corte di Cassazione, il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non solo ai membri della famiglia legittima, ma anche a quelli della c.d. famiglia naturale (non legata da vincolo matrimoniale), a condizione che si dimostri l’esistenza di uno stabile e duraturo legame affettivo che, per la significativa comunanza di vita e di affetti, sia equiparabile al rapporto coniugale.

I danni risarcibili alla vittima e da liquidarsi in favore degli eredi.

In conseguenza di un evento mortale si producono delle conseguenze risarcitorie direttamente nel patrimonio della vittima destinate a trasmettersi in favore degli eredi secondo le ordinarie regole della successione a causa di morte. Oltre ai danni patrimoniali (es. autovettura di proprietà del defunto andata distrutta nell’incidente stradale), sono risarcibili, sempre in favore degli eredi, i danni per le sofferenze psico-fisiche subite dalla vittima dell’incidente stradale prima della sua morte o comunque il danno per la perdita della vita.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, perché possa ravvisarsi un risarcimento del danno, trasferibile a titolo ereditario in favore degli eredi del soggetto deceduto, è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo sufficiente a permettere un consolidamento del danno in oggetto.

 I danni risarcibili in via autonoma, iure proprio, agli eredi

Oltre ai danni verificatisi nella sfera del defunto (e dunque trasmissibili ai congiunti a titolo di eredità), esistono anche i danni riflessi, i quali pur trovando la loro origine in un evento che colpisce la vittima principale, si producono nella sfera giuridica delle persone vicine alla vittima, che acquistano il diritto al risarcimento del relativo pregiudizio, non in quanto eredi, ma in quanto danneggiati in proprio.

Il riconoscimento ai familiari del danno, in proprio, per la morte del congiunto ha, quale presupposto, lo stato di alterazione psicofisica del richiedente, occorrendo, pertanto, che sussista un vero e proprio danno alla salute che, in persone predisposte da particolari condizioni, anziché esaurirsi in un patema d’animo o in uno stato di angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente.

Quanto ai criteri di liquidazione del pregiudizio alla propria integrità fisica subito dagli istanti, occorre attenersi ai principi fissati dalle S.U. della Cassazione con la sentenza n. 26972/2008, e/o alle Tabelle di Milano.

Danni patrimoniali

Quanto al danno patrimoniale, iure proprio, viene in esame innanzitutto il danno emergente, cioè consistente in spese causate dal decesso del parente (per esempio: spese funerarie): queste verranno risarcite se rigorosamente provate pro quota agli eredi che le hanno sostenute.

Problematiche maggiori solleva invece il danno c.d. da lucro cessante, risarcibile ai congiunti, di chi sia deceduto a seguito di fatto illecito, in quanto consistente o nella diminuzione di contributi o sovvenzioni, oppure nella perdita di utilità che, per legge o per solidarietà familiare, sarebbero state conferite dal soggetto scomparso. Ne consegue che, per ottenere il risarcimento di tale tipo di danno, chi lo domanda ha l’onere di provare, anche per presunzioni, una stabile contribuzione del defunto in proprio. La sola natura del rapporto parentale, ovvero il solo fatto della convivenza col defunto, pur costituendo un indizio circa l’esistenza della contribuzione, sono insufficienti a far presumere l’esistenza d’una stabile contribuzione del defunto in favore dei congiunti superstiti, la quale potrebbe ammettersi soltanto ove si dimostrasse – ad esempio – l’insufficienza dei redditi dei familiari conviventi al proprio sostentamento.

4. Massimale della Polizza Assicurativa.

In caso di azioni risarcitorie fatte valere da una pluralità di congiunti del soggetto deceduto a seguito di un sinistro, giurisprudenza remota riteneva che operasse il solo massimale previsto per la persona danneggiata, in quanto unica essendo la vittima, la pluralità degli eventuali aventi diritto non poteva portare ad una moltiplicazione del massimale, prevista dalla polizza assicurativa del responsabile del sinistro.

Tale tesi è stata però rivisitata dalla stessa Suprema Corte di Cassazione, la quale con sentenza n. 2653 del 9 febbraio 2005, ha affermato che la limitazione del massimale assicurativo opera solo laddove i congiunti agiscano a titolo ereditario, per il risarcimento dei danni patiti direttamente dalla vittima.

Laddove invece, la pretesa risarcitoria, sia avanzata anche in proprio dai congiunti (moglie, marito, figli, fratelli, sorelle, genitori, ecc), per il danno subito per la compromissione della propria vita in conseguenza della perdita dello stretto congiunto, il limite del risarcimento non è per tutti cumulativamente quello previsto per la singola persona danneggiata, e ognuno ha, per l’effetto, la possibilità di avvalersi del massimale previsto per ogni singolo danneggiato.

A partire da febbraio 2015, istituto introdotto nel nostro ordinamento dal decreto legge n. 132/2014, chiunque intenda agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionati da circolazione di veicoli e natanti, avrà l’obbligo di invitare, preventivamente, la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, per tentare di dirimere la controversia amichevolmente, in sede stragiudiziale, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

L’istituto della negoziazione assistita è stato introdotto nel novero degli strumenti di ADR (alternative dispute resolution), in aggiunta agli altri strumenti già previsti nel nostro ordinamento giuridico. Pertanto, la ratio sottesa a tale scelta normativa è quella di tentare di incentivare ulteriormente la risoluzione delle controversie in sede stragiudiziale, per tentare di decongestionare il sistema e gli ingranaggi della giustizia civile.

La procedura di negoziazione assistita, sostanzialmente consiste nella sottoscrizione delle parti in lite di una convenzione, ossia un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tra di loro sorta, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati, in sede stragiudiziale.

Ambito di applicazione della procedura di negoziazione assistita obbligatoria L’esperimento della procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità e, quindi, obbligatoria nelle controversie in materia di:
1) risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti;
2) pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di importo pari o inferiore a cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria.
La condizione di procedibilità si considera avverata se l’invito non è seguito da accettazione entro trenta giorni o è seguito da rifiuto espresso dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo previsto dalle parti nella convenzione per la durata della procedura di negoziazione.

La legislazione comunitaria offre al creditore la possibilità di eseguire all‘estero una decisione giudiziaria, un atto pubblico o una transazione attraverso due autonome e distinte procedure.

Nello specifico chi vanta un credito può, su richiesta, ottenere un titolo esecutivo europeo nello Stato membro in cui la pronuncia è stata resa oppure ottenere una dichiarazione di esecutività nello Stato membro in cui deve aver luogo l‘esecuzione, conformemente alla procedura d‘exequatur prevista dal regolamento CE n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l‘esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Nello scegliere fra queste due modalità di esecuzione, il creditore deve considerare che il titolo esecutivo europeo consente un‘esecuzione rapida ed efficiente e risparmia ai giudici dello Stato membro dell‘esecuzione lunghe e costose formalità connesse alla dichiarazione di esecutività di cui alla procedura d‘exequatur del regolamento sopra citato. D‘altro canto il creditore deve tenere presente che il titolo esecutivo europeo può essere rilasciato solo per crediti non contestati e salva l‘osservanza di determinati requisiti.

Va, infine, osservato che dal 12 dicembre 2008 è possibile promuovere il procedimento uniforme di cui al regolamento CE n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d‘ingiunzione di pagamento. L‘ingiunzione di pagamento europea è automaticamente esecutiva e non richiede una dichiarazione di esecutività o un certificato di titolo esecutivo europeo. Sono, inoltre, automaticamente esecutive, senza la necessità di una dichiarazione di esecutività o di un certificato di titolo esecutivo europeo le decisioni rese nell‘ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, per crediti inferiori ad euro 2.000 (Regolamento CE n. 861/2007), che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Il Titolo Esecutivo Europeo

Il Regolamento n. 805/2004, istitutivo del Titolo esecutivo europeo, cosiddetto “Tee”, per i crediti non contestati, è applicabile dal 21 Ottobre 2005. Il suddetto Regolamento prevede che dopo la qualificazione da parte del giudice del Paese di origine, non siano necessarie ulteriori procedure per l‘esecuzione della decisione giudiziaria nello Stato richiesto.

Il nuovo Titolo esecutivo europeo si applica alle decisioni giudiziarie rese, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti o registrati dopo la sua entrata in vigore. La finalità del Tee è quella di consentire, mediante la definizione di “norme minime”, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale.

Il campo di applicazione del Tee.

Come già accennato poc‘anzi l‘ambito di applicazione del Tee è la materia civile e commerciale, ed in particolare le decisioni e le transazioni giudiziarie, nonchè gli atti pubblici relativi a crediti non contestati. Il Regolamento si applica inoltre alle decisioni pronunciate in seguito ad impugnazioni di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie e atti pubblici certificati come Tee, ovvero Titolo esecutivo europeo.

I requisiti necessari per la certificazione

Il Regolamento disciplina la procedura di certificazione del titolo esecutivo europeo ed in particolare quattro risultano essere i requisiti che il giudice dovrà ritenere soddisfatti, affinchè una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro, possa essere certificata come titolo esecutivo europeo:

1) la decisione deve essere esecutiva nello Stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa;

2) la decisione non dovrà essere in conflitto con le disposizioni in materia di competenza giurisdizionale esclusiva o in materia assicurativa soggetta a regole di competenza speciale previste dal reg. n. 44/2001;

3) la decisione deve essere stata resa nell‘ambito di un procedimento giudiziario svoltosi conformemente alle norme previste dagli artt. 12-19, in materia di notificazione e diritto di difesa, disposizioni volte a tutelare un contradditorio informato;

4) in ordine ai contratti conclusi con i consumatori, la decisione giudiziaria deve essere pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore-consumatore.

Il certificato di titolo esecutivo europeo, in base al disposto dell‘art. 11 del Regolamento in esame, ha effetto soltanto nei limiti dell‘esecutività della decisione giudiziaria. Qualora poi, sia stata proposta impugnazione contro la decisione già certificata come Tee e la fase si sia conclusa con la pronuncia di una sentenza anch‘essa esecutiva, l‘art. 6, prevede il rilascio di un certificato sostitutivo. A proporre l‘impugnazione possono essere sia il debitore che il creditore.

In assenza di specifica contestazione, va osservato anche come, la certificazione quale titolo esecutivo di una decisione, avrà valore anche per quanto concerne le spese giudiziali, inclusi i tassi si interesse. E‘ inoltre prevista la possibilità di una certificazione parziale, ovvero limitata alle parti della decisione aventi efficacia esecutiva e suscettibili di essere ammesse quindi alla libera circolazione.

Il certificato di titolo esecutivo europeo, compilato nella lingua della decisione giudiziaria, viene redatto utilizzando il modello contenuto nell‘allegato I al Regolamento istitutivo.

In relazione poi alle modifiche che possono riguardare il titolo dichiarato esecutivo in un tempo successivo alla sua certificazione, l‘art. 6, statuisce che nel caso in cui una decisione giudiziaria certificata come Tee non sia più tale o la sua capacità sia stata sospesa o limitata, su istanza presentata al giudice d‘origine, viene rilasciato un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell‘esecutività.

Il Tee può essere, altresì, rettificato o revocato, e su istanza presentata al giudice di origine può essere effettuata la rettifica qualora, a causa di un errore materiale, vi sia divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato; così come il Tee può essere revocato se risulta manifestamente concesso per errore, sulla base del raffronto con i requisiti statuiti dal Regolamento. Ed infine, l‘art. 10, statuisce che il rilascio di un certificato di Tee non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.

Le norme minime procedurali: in particolare le modalità di notificazione

Le norme minime procedurali di cui al Regolamento in esame trattano in particolare del regime delle notificazioni e del contenuto della domanda giudiziale relativa al credito, al fine di consentire al debitore di esercitare il proprio diritto di difesa. La funzione di queste disposizioni è anche quella di garantire gli Stati membri che, il titolo esecutivo europeo, rispetta le garanzie fondamentali del debitore, considerato che il loro rispetto è condizione necessaria per la stessa certificazione.

La disciplina della notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore è trattata all‘art. 13 che prevede diverse forme di notifica, ed in particolare:

1) la notificazione in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore;

2) la notificazione in mani proprie attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, in cui si dichiara che il debitore ha ricevuto il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l‘indicazione della data della notificazione;

3) la notificazione a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore;

4) la notificazione con mezzi elettronici (in particolare mediante telecopia o posta elettronica), attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore.

La notifica al debitore può avere ad oggetto una domanda giudiziale o un atto equivalente. Inoltre qualsiasi citazione a comparire in udienza può essere notificata al debitore secondo le norme viste poc‘anzi ovvero oralmente in una precedente udienza avente ad oggetto lo stesso credito e iscritta nel processo verbale di detta udienza.

Oltre alle quattro forme di notificazione sopra menzionate, vi sono altre modalità di notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore (art. 14):

  • la notificazione all‘indirizzo del debitore, a mani proprie di un convivente o di un dipendente che lavori nell‘abitazione;
  • la notificazione nei locali commerciali, a mani di un dipendente (nel caso di lavoratori autonomi o di persona giuridica);
  • il deposito nella cassetta delle lettere del documento ovvero della comunicazione del deposito del medesimo presso un ufficio postale o un‘autorità pubblica competente.

Sempre l‘art. 14 comprende tra le possibili modalità di notificazione, la notificazione tramite mezzi elettronici, purchè attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il debitore abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notifica. La notificazione di cui agli artt. 13-14, può essere validamente effettuata ad un rappresentante del debitore (art. 15).
In ogni caso, a chiusura delle norme in tema di notificazione, il reg. n. 805/2004 esclude l‘utilizzo delle suddette forme di notifica nel caso in cui l‘indirizzo del debitore non sia conosciuto con certezza.
Venendo ora alle forme di garanzia (artt. 16-17), che devono essere contenute nell‘atto introduttivo del procedimento e che hanno per oggetto il credito nonchè gli adempimenti procedurali necessari per il debitore per contestare il credito, si richiede sia tutta una serie di indicazioni molto precise contenute nell‘atto introduttivo (10), che la necessità che il debitore sia posto in condizioni di conoscere termini e modalità della sua eventuale contestazione ed altresì informato delle conseguenze che gli potrebbero derivare nel caso di una mancata contestazione.

Il Regolamento n. 805/2004 consente ugualmente la certificazione della decisione finale sebbene le norme minime siano state di fatto inosservate (artt. 18-19), purchè la decisione stessa sia stata a propria volta notificata nel rispetto delle norme minime sulle notifiche, con facoltà per il debitore (che sul punto deve essere opportunamente informato) di proporre ricorso per un completo riesame, ed in mancanza di impugnazione specifica sui requisiti processuali.

Altrettanta efficacia sanante è attribuita al comportamento processuale del debitore non adeguatamente informato, avvertito, notificato, che abbia tuttavia evidenziato una ricezione del documento, personale e tempestiva, tale da non compromettere i suoi diritti di difesa.

Ulteriore requisito che è necessario verificare prima di procedere alla certificazione, è quello richiesto dall‘art. 19, il quale prevede che l‘ordinamento interno consenta al debitore di chiedere il riesame della decisione nei casi in cui, appunto non gli sia stata notificata in tempo utile ovvero egli non abbia avuto la possibilità di contestare il credito per situazioni di forza maggiore o altre circostanze eccezionali a lui non imputabili.

Il Regolamento prevede un‘unica modalità per il debitore, di rifiutare l‘exequatur (art. 21), e cioè il debitore può invocare nel processo di esecuzione l‘esistenza di un contrasto pratico di giudicati tra la decisione certificata da eseguire ed un‘altra anteriore che abbia lo stesso oggetto e sia intervenuta tra le stesse parti, e che soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato dell‘esecuzione e che non abbia formato oggetto di eccezione di giudicato nel procedimento che si è tenuto nello Stato d‘origine per causa non imputabile al debitore.

Il nuovo titolo di credito certificato e la sua inattaccabilità
Il nuovo Regolamento prevede la facoltà per il creditore di iniziare il processo esecutivo in tutti gli Stati membri, sulla base di un titolo esecutivo europeo, e cioè di un titolo di credito certificato come tale dalla preposta autorità nello Stato membro di origine del provvedimento, e non più, invece, dal giudice dello Stato membro dell‘esecuzione. La finalità è quella di fare in modo che la decisione giudiziaria, certificata come Tee, sia trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dove si chiede l’esecuzione.
La novità sostanziale del regolamento è quella che consente al giudice del Paese di origine, che ha adottato e certificato il provvedimento, di effettuare il controllo sulla presenza dei requisiti di esecutività.
Fuori dai casi di eventuale incompatibilità della decisione con un precedente giudicato, che è motivo di rifiuto dell‘esecuzione a determinate condizioni, o dei casi di contrasto della decisione con l‘ordine pubblico dello Stato membro dove la decisione deve essere eseguita, per il nuovo Regolamento non vi sono altri ostacoli all‘esecuzione. Pertanto questa voluta inattaccabilità del Tee, preclude la deducibilità in via incidentale, delle condizioni di riconoscimento e, a maggior ragione, il riesame del merito della decisione straniera, non rilevando in tal modo qualsiasi eventuale prospettazione relativa ad errori di fatto o di diritto compiuti dal giudice dello Stato di origine.

Il procedimento di esecuzione e i “rapporti” con la legislazione italiana

Il reg. n. 805/2004/Ce dispone che, una volta ottenuta la certificazione, il creditore possa avviare la procedura esecutiva secondo la disciplina vigente nei diversi Stati membri ove il titolo sarà messo in esecuzione. Sempre ai fini di un‘uniformità di trattamento a livello europeo l‘art. 20 statuisce che una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è eseguita “alle stesse condizioni” di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro di esecuzione.

In Italia la compravendita di immobili segue ormai una prassi contrattuale diffusa e consolidata che si sostanzia: nella stipula di un contratto preliminare, che ha effetti puramente obbligatori in quanto le parti si impegnano rispettivamente ad acquistare e a vendere, e nella redazione del contratto definitivo, nella forma dell´atto pubblico, che produce l´effetto reale e sostanziale del trasferimento della proprietà in capo all´acquirente.

Il contratto preliminare

È l´atto che precede il rogito meglio noto come “promessa di vendita”. Si tratta di un contratto di carattere privato non è infatti richiesto l´intervento di un notaio, attraverso il quale le parti regolamentano tutti gli aspetti che formeranno oggetto del successivo rogito notarile. Il preliminare nella pratica anticipa in tutto e per tutto gli effetti del rogito, come il pagamento del prezzo e l´immissione nel possesso. Per una maggiore tutela dell´acquirente si consiglia, comunque, di procedere sempre alla trascrizione nei registri immobiliari del contratto preliminare stipulato perché possa essere opponibile a terzi. Gli elementi fondamentali da indicare nel compromesso sono i seguenti. I dati completi dei contraenti; prezzo dell´immobile; le modalità di pagamento; i dati catastali; la descrizione dell´immobile e dei confini; la data pattuita per il rogito; l´indicazione di eventuali ipoteche o servitù che gravano sull´immobile; la garanzia che altri non vantino diritti sull´immobile; la garanzia da vizi; data, luogo e firma dei contraenti.

L´atto pubblico di compravendita

Il rogito notarile consiste nell´ atto conclusivo della trattativa di compravendita immobiliare. Rappresenta, infatti, il vero e proprio atto di vendita, ovvero, il momento attraverso il quale avviene il passaggio definitivo della proprietà dell´immobile dal venditore all´acquirente. È redatto, di solito, dal notaio nominato dal compratore e contiene tutti gli elementi necessari per individuare l´immobile oggetto di compravendita.
In caso di comproprietà, l´atto dovrà essere firmato da tutti i comproprietari, oppure, da un loro rappresentante al quale sia stata conferita una procura notarile. I controlli sull´esistenza d´ipoteche, pratiche di condono edilizio e verifiche del rispetto del piano regolatore, possono essere espressamente affidati al notaio. Il notaio, ad ogni modo, è tenuto: a registrare l´atto entro venti giorni e a versare le relative imposte per conto dell´acquirente. Inoltre, l´atto notarile dovrà essere trascritto nel più breve tempo possibile.
Il venditore per la redazione dell´atto notarile dovrà fornire la seguente documentazione: carta d´identità e codice fiscale delle parti; rogito relativo all´acquisto precedente; dichiarazione di successione nella quale sia compreso l´immobile da vendere; licenze e concessioni edilizie con le eventuali varianti; certificato di abitabilità/agibilità; domande di condono edilizio con i bollettini di versamento dell´oblazione; concessioni in sanatoria; planimetrie; certificati catastali.

I coniugi italiani non acquistano automaticamente il diritto alla cittadinanza tedesca per il solo fatto di aver contratto matrimonio in Germania e/o per avervi stabilito la residenza. Quando, invece, il cittadino italiano contrae matrimonio con una cittadina tedesca è prevista la facoltà per il coniuge italiano di ottenere, come effetto del matrimonio e su espressa richiesta, la cittadinanza tedesca.

Stesso principio si applica nel caso inverso e, cioè, quando una cittadina tedesca contrae matrimonio con cittadino italiano e quando la stessa non risiede più in Germania. La cittadina tedesca, in tal caso, può richiedere la cittadinanza italiana.
Fino al 1983 l‘acquisto della cittadinanza italiana da parte della cittadina tedesca che contraeva matrimonio con un cittadino italiano avveniva in maniera automatica, senza necessità di preventiva richiesta. In tal caso, però, la cittadina tedesca conservava la propria cittadinanza originaria e aggiungeva a questa la cittadinanza italiana, acquisendo così la doppia cittadinanza.

Come ottenere la cittadinanza tedesca

La naturalizzazione di cittadino straniero, o meglio l‘acquisizione della cittadinanza tedesca, è permessa su richiesta se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
1) otto anni di regolare residenza in Germania (ridotti a tre anni, nel caso di cittadini stranieri sposati con coniugi tedeschi);
2) possesso di regolare permesso di residenza o di soggiorno (unbefristetes Aufenthaltsrecht o Aufenthaltserlaubnis) o del nuovo certificato di soggiorno (Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht);
3) poter assicurare il mantenimento proprio e dei familiari a carico e non essere, tranne che per motivi non ascrivibili a proprie responsabilità, percettori di sussidi sociali (Sozialhilfe) o di disoccupazione Arbeitslosengeld;
4) avere conoscenza della Costituzione tedesca (alla quale si deve giurare fedeltà) e non svolgere attività contrarie ai principi costituzionali;
5) avere conoscenza dell‘ordinamento giuridico e sociale tedesco e delle condizioni di vita in Germania;
6) non aver riportato condanne penali;
7) avere una conoscenza sufficiente della lingua tedesca.

La legge prevede inoltre che la cittadinanza tedesca possa essere concessa ai familiari del cittadino italiano che acquista la cittadinanza tedesca, alle seguenti condizioni (oltre ovviamente a quelle di cui ai punti precedenti):
1. 1. al coniuge di un cittadino italiano che abbia già ottenuto la cittadinanza, in costanza di matrimonio da più di due anni e a condizione di risiedere nel Paese da almeno quattro anni;
2. 2. ai figli minori di etÅ inferiore ai 16 anni conviventi di un cittadino italiano che risiedano nel Paese da almeno tre anni.

Le condizioni richieste per l‘acquisto della cittadinanza tedesca, in dettaglio:

1.”otto anni di regolare residenza in Germania”

Per poter calcolare tale periodo bisogna prendere in considerazione l‘ultima data nella quale ci si è stabiliti in Germania. Molte famiglie hanno passato un periodo di tempo in Germania, poi sono tornate in Italia e poi sono ritornate in Germania. Attenzione: periodi prolungati oltre i sei mesi di residenza in Italia fanno scadere il permesso di soggiorno e quindi gli anni precedenti trascorsi in Germania non contano più. Anche i periodi per esempio di studio possono essere conteggiati, l‘importante è che gli otto anni di residenza in Germania, per come richiesti dalla legge tedesca, siano privi di interruzioni. Nel caso venga richiesta contemporaneamente la cittadinanza anche per i familiari, per questi il periodo di attesa può essere ridotto a quattro anni.

Chi È sposato con una tedesca o con un tedesco può richiedere la cittadinanza in base all‘articolo 9 del legge sulla cittadinanza “Staatsangehörigkeitsgesetz”: in questo caso si ha diritto alla naturalizzazione già dopo tre anni di residenza in Germania. È necessario però che la coppia sia sposata da almeno due anni e che il matrimonio sia ancora valido.

2.”possesso di un regolare permesso di soggiorno”
I cittadini dell‘Unione Europea hanno diritto al permesso di soggiorno “Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht”. Vale la pena ricordare che i connazionali hanno diritto al permesso di soggiorno a tempo indeterminato “unbefristete Aufenthaltserlaubnis”. Di fatto chi non ha presentato apposita richiesta o coloro che, in sede di rinnovo, non hanno ottenuto il permesso a tempo indeterminato rischiano di essere espulsi dalla Germania, anche se di fatto cittadini comunitari, se non dimostrano di avere ancora un introito adeguato a sostenere se stessi e la famiglia.

3.”poter assicurare il mantenimento proprio e dei familiari”
Non basta dimostrare di avere un reddito (stipendio, pensione, rendite), ma bisogna anche dimostrare che questo sia sufficiente ad assicurare il mantenimento proprio e dei familiari a carico. La percezione di sussidi sociali (Sozialhilfe) o di disoccupazione (Arbeitslosengeld) non impedisce l‘ottenimento della cittadinanza tedesca, quando tale stato non è dovuto a proprie responsabilità.

4.”giurare il rispetto della Costituzione tedesca e non svolgere attività in contrasto con i principi costituzionali”
Nella formulazione in tedesco si parla di “freiheitlich demokratische Grundordnung”, un concetto complesso, ma che si traduce nel rispetto: della Costituzione; della struttura democratica, politica e sociale dello Stato tedesco.

5.”avere conoscenza dell‘ordinamento giuridico e sociale tedesco e delle condizioni di vita in Germania”
A decorrere dal 1 settembre 2008 è previsto il superamento di un test (Einbürgerungstest) composto da semplici domande relative all‘ordinamento giuridico tedesco. Nello specifico: sui valori democratici, sui principi dello stato di diritto, dell‘uguaglianza, della tolleranza e della libertà religiosa; sulla storia e la cultura tedesca. L‘obbligo del test è escluso per coloro che hanno conseguito un‘adeguata formazione in una scuola tedesca.

6.”non aver riportato condanne penali”
Sono da dichiarare anche eventuali reati contestati all‘estero, anche se ancora in corso. Non tutte le eventuali condanne sono ostative all‘acquisizione della cittadinanza. Non vengono per esempio considerate le condanne pecuniarie che convertiti non superano i novanta giorni di detenzione (Tagessätzen). e pene detentive inferiori ai tre mesi con concessione della condizionale. Ma altre e diverse sono le eccezioni.

7.”conoscenza della lingua tedesca”

Le competenze linguistiche possono venire certificate, alternativamente, attraverso:

  • un attestato del “Bundesamt für Migration und Flüchtlinge” che certifichi la partecipazione con successo ad un corso di lingua tedesca;
  • un certificato linguistico di specifico livello;
  • la frequenza con successo, per la durata di quattro anni, di una scuola con lingua di insegnamento tedesca,
  • il conseguimento di un diploma presso una scuola con lingua di insegnamento tedesca, ecc.

La forma della domanda

E‘ necessario presentare istanza presso il Comune di residenza allegando la seguente documentazione, in originale:

  • Il passaporto o la carta d‘identità ed il permesso di soggiorno;
  • Una foto formato tessera;
  • Il certificato di nascita – su modello internazionale o allegando all‘originale una traduzione autenticata, se si è nati fuori della Germania;
  • Eventuale certificato di matrimonio – nel caso il matrimonio sia stato celebrato fuori della Germania bisogna utilizzare un modello internazionale o allegare una traduzione autenticata. Eventuali sentenza di divorzio opportunamente tradotta;
  • Dichiarazione dei redditi o busta baga (Einkommensnachweise);
  • Un certificato che attesti le competenze linguistiche
  • Un curriculum vitae scritto a mano e firmato.

L‘iter burocratico per l‘acquisizione della cittadinanza tedesca può durare da sei a nove mesi a far data dalla presentazione della domanda.

La scelta della legge applicabile ad un contratto di agenzia stipulato con un agente straniero, può comportare notevoli differenze. Negli ordinamenti europei, infatti, è prevista la possibilità di assoggettare il contratto di agenzia, o una parte di esso, alla legge di un Paese diverso da quello in cui opera l‘agente.

Il contratto di agenzia nell‘Unione Europea

Negli Stati membri dell‘Unione Europea la disciplina del contratto di agenzia trova la propria fonte nella Direttiva 86/653/CEE, per come poi recepita dalle singole legislazioni nazionali. La Direttiva in commento, disciplina i casi in cui all‘agente è dovuta l‘indennità di fine rapporto: l‘art. 17 stabilisce, infatti, che l‘agente ha diritto a ricevere dal preponente, in caso di “estinzione del contratto” (compreso il decesso dell‘agente), una indennità di fine rapporto e/o una riparazione del pregiudizio subito in conseguenza dell‘estinzione del rapporto.
Sempre con riferimento all‘indennità di fine rapporto, il par. 2 del citato art. 17 stabilisce che l‘agente avrà diritto a tale indennità qualora quest‘ultimo abbia procurato nuovi clienti al preponente oppure, abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente benefici di tali migliorie anche successivamente all‘estinzione del rapporto con l‘agente.
La Direttiva precisa, altresì, che l‘ammontare di tale indennità deve essere equo (tenuto conto, in particolare, delle potenziali provvigioni che l‘agente perde in conseguenza dell‘estinzione del contratto) ma comunque non superiore alla media delle retribuzioni annuali riscosse dall‘agente commerciale negli ultimi cinque anni oppure, se il contratto di agenzia ha avuto una durata inferiore a cinque anni, sulla media delle retribuzioni annuali riscosse dall’inizio del rapporto.
Oltre alla sopra citata indennità di fine rapporto, l‘agente può richiedere al preponente il pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell‘estinzione del rapporto. In particolare, i danni risarcibili sono quelli subiti dall‘agente in conseguenza del fatto di essere stato privato delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto e/o di aver sostenuto delle spese che, in conseguenza dell‘estinzione del rapporto, non possono più essere ammortizzate.
In ogni caso, il diritto dell‘agente (o dei suoi eredi) a ricevere le suddette indennità decade se l‘agente ha omesso di notificare al preponente, entro un anno dall‘estinzione del contratto, l‘intenzione di far valere i propri diritti. L‘art. 18 della Direttiva, invece, elenca i casi in cui l‘indennità e/o la riparazione non è dovuta dal preponente, e nello specifico:
quando il preponente risolve il contratto per un‘inadempienza imputabile all‘agente commerciale; l‘agente commerciale recede dal contratto, tranne nel caso in cui il recesso di quest‘ultimo sia attribuibile a comportamenti illegittimi del preponente oppure alle condizioni di salute dell‘agente (quali età, malattia o ogni altra infermità che non permetta all‘agente di proseguire l‘attività); l‘agente, d‘accordo con il preponente, cede ad un terzo i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d‘agenzia.
La Direttiva in commento stabilisce i contenuti minimi e inderogabili in materia di contratti di agenzia a cui, i singoli Stati membri, hanno dovuto attenersi in fase di recepimento. Ogni Nazione comunque, come vedremo con riferimento all‘Italia e alla Germania, in fase di recepimento della Direttiva ha adeguato la propria legislazione nazionale in maniera più o meno differente.

Il contratto di agenzia: un confronto tra la disciplina italiana e quella tedesca

La disciplina del contratto di agenzia in Germania coincide in gran parte con le disposizioni del codice civile italiano, che ha recepito integralmente la direttiva CEE 86/653. Ciononostante, sono presenti alcune rilevanti differenze tra i due impianti giuridici.

L‘agente di commercio nell‘ordinamento tedesco
Il diritto tedesco disciplina il contratto di agenzia all‘interno del codice del commercio (Handelsgesetzbuch-HGB). La prima differenza tra i due sistemi normativi si evidenzia con la definizione dell‘istituto: mentre il legislatore italiano, all‘articolo 1742 c.c., preferisce definire il contratto di agenzia, quello tedesco definisce la figura dell‘agente di commercio.
In base all‘articolo 84, comma 1, HGB, è agente di commercio chi assume stabilmente l‘incarico di promuovere affari per un altro imprenditore o di concluderli in suo nome quale operatore commerciale indipendente. L‘indipendenza è intesa dalla legge tedesca come possibilità per l‘agente di organizzare in maniera autonoma la propria attività e il proprio orario di lavoro. Ai sensi della normativa tedesca, non può essere considerato agente chi svolge l‘attività in qualità di dipendente del preponente.
L‘accesso alla professione di agente commerciale in Germania è da sempre considerata liberamente accessibile, pertanto l‘agente non deve frequentare né corsi di formazione professionale né iscriversi ad albi specifici per svolgere l‘attività. In Italia, invece, l‘agente deve essere in possesso di requisiti morali e professionali e deve essere iscritto nello speciale ruolo di cui alla legge 204/85 tenuto presso le Camere di Commercio.

La forma del contratto di agenzia
Nell‘ordinamento italiano la forma scritta del contratto è richiesta ad probationem, mentre ai sensi dell‘articolo 85 HGB, lo stesso non deve essere necessariamente concluso per iscritto. Ciascuna delle parti, comunque, può pretendere che il contenuto dell‘accordo venga riversato in un documento scritto. Tale diritto non può essere escluso, ma la prova del contratto e del suo contenuto può essere dato sulla scorta dei comportamenti tenuti dalle parti. Ciò crea notevoli problemi, laddove, all‘atto della cessazione del rapporto sorgano dissidi tra le parti, Rimane, pertanto, preferibile procedere a una stipula del contratto per iscritto.

La responsabilità del preponente e dell‘agente
Le differenze più significative nei due ordinamenti in esame si registrano in tema di responsabilità delle singole parti contrattuali. Per il diritto tedesco, l‘agente ha il diritto di concludere affari per conto del preponente: pertanto, in assenza di limiti specifici, l‘agente tedesco viene considerato un rappresentante (procuratore) del preponente, diversamente da quanto previsto nel nostro ordinamento, che richiede un mandato in tal senso. Conseguenza di tale peculiare aspetto è che il preponente risponde nei confronti dei terzi, laddove, sussistendo l‘esclusione della rappresentanza, la stessa non sia stata adeguatamente comunicata o portata a conoscenza dei clienti.

L‘obbligazione dell‘agente
L‘obbligazione che caratterizza la figura dell‘agente, e cioè la promozione e conclusione di affari per conto della ditta mandante, è sostanzialmente identica nei due ordinamenti. Si concretizza però in maniera completamente diversa: invero, mentre l‘attività svolta dall‘agente di commercio tedesco può essere rivolta anche alla promozione e/o conclusione di contratti di acquisto l‘agente italiano, al contrario, conclude e promuove solo contratti di vendita.
Ugualmente indispensabili e sostanzialmente simili nei due ordinamenti sono, invece, la finalizzazione dell‘attività dell‘agente alla conclusione di contratti e la stabilità dell‘incarico, che differenzia l‘agente da altre figure similari.

La durata del contratto
Anche per quanto riguarda la durata il legislatore tedesco distingue tra rapporto a tempo determinato e rapporto a tempo indeterminato, con una disciplina sostanzialmente conforme a quella nazionale. I termini di preavviso previsti dal 1° comma dell‘articolo 89 HGB sono considerati termini minimi, non derogabili. Per accordo delle parti, invece, è possibile stabilire un termine più lungo rispetto al termine minimo previsto dalla legge tedesca.

La zona il portafoglio clienti ed il divieto di non concorrenza
Differenze emergono per quanto riguarda la zona e la clientela, i quali, per l‘ordinamento italiano, vanno considerati elementi naturali del contratto, mentre secondo l‘ordinamento tedesco essi sono elementi del tutto eventuali, da prevedere con un accordo specifico tra le parti.
L‘ipotesi in cui all‘agente sia assegnata una determinata zona e/o clientela è regolata dall‘articolo 87, comma 2, HGB che definisce, appunto l‘agente di zona. Tale figura va tenuta distinta dall‘agente semplice. Sull‘agente di zona grava un più stringente obbligo di curare i clienti ricompresi nell‘ambito a lui assegnato, a fronte del riconoscimento della provvigione per tutti gli affari conclusi nella zona, indipendentemente dal suo intervento.
Figura assai diffusa in ambito commerciale e non prevista espressamente dal codice è quella dell‘agente esclusivista. Le parti in tal caso concordano, per iscritto, non solo l‘assegnazione di una determinata zona, ma anche il divieto per chiunque (preponente incluso) di concludere affari nella zona affidata in via esclusiva all‘agente.
L‘altra faccia della medaglia del diritto di esclusiva è quello previsto in favore del preponente. Il preponente può, infatti, pretendere che l‘agente non tratti prodotti in concorrenza. L‘obbligo assunto dall‘agente di rappresentare una sola azienda deve essere oggetto di uno specifico accordo e non può essere contenuto in contratti unilateralmente predisposti dal preponente. In tal caso l‘agente non può assumere altri incarichi senza avere previamente informato il preponente. Quest‘ultimo, nel caso in cui possa configurarsi una potenziale concorrenza con il suo prodotto, può negare all‘agente di promuovere il prodotto ritenuto potenzialmente concorrente. In caso di mancata ottemperanza si configura una responsabilità diretta dell‘agente nei confronti della mandante la quale, nei casi più gravi, potrà senza obbligo di preavviso recedere dal contratto.

Le provvigioni e l‘indennità di fine rapporto
Merita, infine, approfondimento il tema del diritto alle provvigioni e il diritto all‘indennità di fine rapporto. Per quanto riguarda il diritto alle provvigioni, in base alla disciplina tedesca, l‘agente ha diritto alla provvigione se e nella misura in cui il terzo ha dato esecuzione all‘affare. L‘agente ha, inoltre, diritto ad ottenere “un adeguato anticipo” all‘atto dell‘esecuzione dell‘affare da parte del preponente. Tale riconoscimento viene meno solo con la certezza della mancata esecuzione da parte del terzo.
In relazione all‘indennità di fine rapporto la normativa tedesca prevede che l‘agente ha diritto a tale indennità al ricorrere delle seguenti condizioni: incremento portafoglio clienti del preponente; perdita di provvigioni per affari futuri; equità del pagamento dell‘indennità in relazione alle circostanze concrete.
Anche il legislatore italiano richiede, ai fini del riconoscimento dell‘indennità di fine rapporto, i medesimi, sopra riportati, requisiti.

Studio Legale Cariglino
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