Procedure europee di recupero credito

La legislazione comunitaria offre al creditore la possibilità di eseguire all‘estero una decisione giudiziaria, un atto pubblico o una transazione attraverso due autonome e distinte procedure.

Nello specifico chi vanta un credito può, su richiesta, ottenere un titolo esecutivo europeo nello Stato membro in cui la pronuncia è stata resa oppure ottenere una dichiarazione di esecutività nello Stato membro in cui deve aver luogo l‘esecuzione, conformemente alla procedura d‘exequatur prevista dal regolamento CE n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l‘esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Nello scegliere fra queste due modalità di esecuzione, il creditore deve considerare che il titolo esecutivo europeo consente un‘esecuzione rapida ed efficiente e risparmia ai giudici dello Stato membro dell‘esecuzione lunghe e costose formalità connesse alla dichiarazione di esecutività di cui alla procedura d‘exequatur del regolamento sopra citato. D‘altro canto il creditore deve tenere presente che il titolo esecutivo europeo può essere rilasciato solo per crediti non contestati e salva l‘osservanza di determinati requisiti.

Va, infine, osservato che dal 12 dicembre 2008 è possibile promuovere il procedimento uniforme di cui al regolamento CE n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d‘ingiunzione di pagamento. L‘ingiunzione di pagamento europea è automaticamente esecutiva e non richiede una dichiarazione di esecutività o un certificato di titolo esecutivo europeo. Sono, inoltre, automaticamente esecutive, senza la necessità di una dichiarazione di esecutività o di un certificato di titolo esecutivo europeo le decisioni rese nell‘ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, per crediti inferiori ad euro 2.000 (Regolamento CE n. 861/2007), che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Il Titolo Esecutivo Europeo

Il Regolamento n. 805/2004, istitutivo del Titolo esecutivo europeo, cosiddetto “Tee”, per i crediti non contestati, è applicabile dal 21 Ottobre 2005. Il suddetto Regolamento prevede che dopo la qualificazione da parte del giudice del Paese di origine, non siano necessarie ulteriori procedure per l‘esecuzione della decisione giudiziaria nello Stato richiesto.

Il nuovo Titolo esecutivo europeo si applica alle decisioni giudiziarie rese, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti o registrati dopo la sua entrata in vigore. La finalità del Tee è quella di consentire, mediante la definizione di “norme minime”, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale.

Il campo di applicazione del Tee.

Come già accennato poc‘anzi l‘ambito di applicazione del Tee è la materia civile e commerciale, ed in particolare le decisioni e le transazioni giudiziarie, nonchè gli atti pubblici relativi a crediti non contestati. Il Regolamento si applica inoltre alle decisioni pronunciate in seguito ad impugnazioni di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie e atti pubblici certificati come Tee, ovvero Titolo esecutivo europeo.

I requisiti necessari per la certificazione

Il Regolamento disciplina la procedura di certificazione del titolo esecutivo europeo ed in particolare quattro risultano essere i requisiti che il giudice dovrà ritenere soddisfatti, affinchè una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro, possa essere certificata come titolo esecutivo europeo:

1) la decisione deve essere esecutiva nello Stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa;

2) la decisione non dovrà essere in conflitto con le disposizioni in materia di competenza giurisdizionale esclusiva o in materia assicurativa soggetta a regole di competenza speciale previste dal reg. n. 44/2001;

3) la decisione deve essere stata resa nell‘ambito di un procedimento giudiziario svoltosi conformemente alle norme previste dagli artt. 12-19, in materia di notificazione e diritto di difesa, disposizioni volte a tutelare un contradditorio informato;

4) in ordine ai contratti conclusi con i consumatori, la decisione giudiziaria deve essere pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore-consumatore.

Il certificato di titolo esecutivo europeo, in base al disposto dell‘art. 11 del Regolamento in esame, ha effetto soltanto nei limiti dell‘esecutività della decisione giudiziaria. Qualora poi, sia stata proposta impugnazione contro la decisione già certificata come Tee e la fase si sia conclusa con la pronuncia di una sentenza anch‘essa esecutiva, l‘art. 6, prevede il rilascio di un certificato sostitutivo. A proporre l‘impugnazione possono essere sia il debitore che il creditore.

In assenza di specifica contestazione, va osservato anche come, la certificazione quale titolo esecutivo di una decisione, avrà valore anche per quanto concerne le spese giudiziali, inclusi i tassi si interesse. E‘ inoltre prevista la possibilità di una certificazione parziale, ovvero limitata alle parti della decisione aventi efficacia esecutiva e suscettibili di essere ammesse quindi alla libera circolazione.

Il certificato di titolo esecutivo europeo, compilato nella lingua della decisione giudiziaria, viene redatto utilizzando il modello contenuto nell‘allegato I al Regolamento istitutivo.

In relazione poi alle modifiche che possono riguardare il titolo dichiarato esecutivo in un tempo successivo alla sua certificazione, l‘art. 6, statuisce che nel caso in cui una decisione giudiziaria certificata come Tee non sia più tale o la sua capacità sia stata sospesa o limitata, su istanza presentata al giudice d‘origine, viene rilasciato un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell‘esecutività.

Il Tee può essere, altresì, rettificato o revocato, e su istanza presentata al giudice di origine può essere effettuata la rettifica qualora, a causa di un errore materiale, vi sia divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato; così come il Tee può essere revocato se risulta manifestamente concesso per errore, sulla base del raffronto con i requisiti statuiti dal Regolamento. Ed infine, l‘art. 10, statuisce che il rilascio di un certificato di Tee non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.

Le norme minime procedurali: in particolare le modalità di notificazione

Le norme minime procedurali di cui al Regolamento in esame trattano in particolare del regime delle notificazioni e del contenuto della domanda giudiziale relativa al credito, al fine di consentire al debitore di esercitare il proprio diritto di difesa. La funzione di queste disposizioni è anche quella di garantire gli Stati membri che, il titolo esecutivo europeo, rispetta le garanzie fondamentali del debitore, considerato che il loro rispetto è condizione necessaria per la stessa certificazione.

La disciplina della notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore è trattata all‘art. 13 che prevede diverse forme di notifica, ed in particolare:

1) la notificazione in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore;

2) la notificazione in mani proprie attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, in cui si dichiara che il debitore ha ricevuto il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l‘indicazione della data della notificazione;

3) la notificazione a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore;

4) la notificazione con mezzi elettronici (in particolare mediante telecopia o posta elettronica), attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore.

La notifica al debitore può avere ad oggetto una domanda giudiziale o un atto equivalente. Inoltre qualsiasi citazione a comparire in udienza può essere notificata al debitore secondo le norme viste poc‘anzi ovvero oralmente in una precedente udienza avente ad oggetto lo stesso credito e iscritta nel processo verbale di detta udienza.

Oltre alle quattro forme di notificazione sopra menzionate, vi sono altre modalità di notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore (art. 14):

  • la notificazione all‘indirizzo del debitore, a mani proprie di un convivente o di un dipendente che lavori nell‘abitazione;
  • la notificazione nei locali commerciali, a mani di un dipendente (nel caso di lavoratori autonomi o di persona giuridica);
  • il deposito nella cassetta delle lettere del documento ovvero della comunicazione del deposito del medesimo presso un ufficio postale o un‘autorità pubblica competente.

Sempre l‘art. 14 comprende tra le possibili modalità di notificazione, la notificazione tramite mezzi elettronici, purchè attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il debitore abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notifica. La notificazione di cui agli artt. 13-14, può essere validamente effettuata ad un rappresentante del debitore (art. 15).
In ogni caso, a chiusura delle norme in tema di notificazione, il reg. n. 805/2004 esclude l‘utilizzo delle suddette forme di notifica nel caso in cui l‘indirizzo del debitore non sia conosciuto con certezza.
Venendo ora alle forme di garanzia (artt. 16-17), che devono essere contenute nell‘atto introduttivo del procedimento e che hanno per oggetto il credito nonchè gli adempimenti procedurali necessari per il debitore per contestare il credito, si richiede sia tutta una serie di indicazioni molto precise contenute nell‘atto introduttivo (10), che la necessità che il debitore sia posto in condizioni di conoscere termini e modalità della sua eventuale contestazione ed altresì informato delle conseguenze che gli potrebbero derivare nel caso di una mancata contestazione.

Il Regolamento n. 805/2004 consente ugualmente la certificazione della decisione finale sebbene le norme minime siano state di fatto inosservate (artt. 18-19), purchè la decisione stessa sia stata a propria volta notificata nel rispetto delle norme minime sulle notifiche, con facoltà per il debitore (che sul punto deve essere opportunamente informato) di proporre ricorso per un completo riesame, ed in mancanza di impugnazione specifica sui requisiti processuali.

Altrettanta efficacia sanante è attribuita al comportamento processuale del debitore non adeguatamente informato, avvertito, notificato, che abbia tuttavia evidenziato una ricezione del documento, personale e tempestiva, tale da non compromettere i suoi diritti di difesa.

Ulteriore requisito che è necessario verificare prima di procedere alla certificazione, è quello richiesto dall‘art. 19, il quale prevede che l‘ordinamento interno consenta al debitore di chiedere il riesame della decisione nei casi in cui, appunto non gli sia stata notificata in tempo utile ovvero egli non abbia avuto la possibilità di contestare il credito per situazioni di forza maggiore o altre circostanze eccezionali a lui non imputabili.

Il Regolamento prevede un‘unica modalità per il debitore, di rifiutare l‘exequatur (art. 21), e cioè il debitore può invocare nel processo di esecuzione l‘esistenza di un contrasto pratico di giudicati tra la decisione certificata da eseguire ed un‘altra anteriore che abbia lo stesso oggetto e sia intervenuta tra le stesse parti, e che soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato dell‘esecuzione e che non abbia formato oggetto di eccezione di giudicato nel procedimento che si è tenuto nello Stato d‘origine per causa non imputabile al debitore.

Il nuovo titolo di credito certificato e la sua inattaccabilità
Il nuovo Regolamento prevede la facoltà per il creditore di iniziare il processo esecutivo in tutti gli Stati membri, sulla base di un titolo esecutivo europeo, e cioè di un titolo di credito certificato come tale dalla preposta autorità nello Stato membro di origine del provvedimento, e non più, invece, dal giudice dello Stato membro dell‘esecuzione. La finalità è quella di fare in modo che la decisione giudiziaria, certificata come Tee, sia trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dove si chiede l’esecuzione.
La novità sostanziale del regolamento è quella che consente al giudice del Paese di origine, che ha adottato e certificato il provvedimento, di effettuare il controllo sulla presenza dei requisiti di esecutività.
Fuori dai casi di eventuale incompatibilità della decisione con un precedente giudicato, che è motivo di rifiuto dell‘esecuzione a determinate condizioni, o dei casi di contrasto della decisione con l‘ordine pubblico dello Stato membro dove la decisione deve essere eseguita, per il nuovo Regolamento non vi sono altri ostacoli all‘esecuzione. Pertanto questa voluta inattaccabilità del Tee, preclude la deducibilità in via incidentale, delle condizioni di riconoscimento e, a maggior ragione, il riesame del merito della decisione straniera, non rilevando in tal modo qualsiasi eventuale prospettazione relativa ad errori di fatto o di diritto compiuti dal giudice dello Stato di origine.

Il procedimento di esecuzione e i “rapporti” con la legislazione italiana

Il reg. n. 805/2004/Ce dispone che, una volta ottenuta la certificazione, il creditore possa avviare la procedura esecutiva secondo la disciplina vigente nei diversi Stati membri ove il titolo sarà messo in esecuzione. Sempre ai fini di un‘uniformità di trattamento a livello europeo l‘art. 20 statuisce che una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è eseguita “alle stesse condizioni” di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro di esecuzione.