Divorzio Internazionale

Divorzio Internazionale. Nuove norme sul divorzio internazionale in Europa

Saranno applicate, a partire dal 21 Giugno 2012, le nuove norme europee in materia di divorzio e separazione personale dettate dal Regolamento UE 1259/2010. Tali norme offrono finalmente un quadro giuridico chiaro e completo su quale sia la legge nazionale da applicare al divorzio e alla separazione personale quando i coniugi siano di nazionalità diversa. La novità principale consiste nella possibilità per i coniugi di scegliere, tramite accordo, la legislazione nazionale applicabile al loro divorzio, purché questa sia legata alla nazionalità di uno dei due coniugi o alla residenza effettiva della coppia, impedendo in tal modo il crearsi di quelle situazioni in cui un coniuge chieda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato dalla legge che ritiene a lui più favorevole (il cd. turismo giudiziario). In assenza di accordo, troverà applicazione la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui si decide di agire in giudizio. Tali norme si applicano soltanto in caso di divorzio o di separazione personale, non trovando invece applicazione nelle questioni relative al riconoscimento, alla validità o all’annullamento di un matrimonio, per le quali restano in vigore le disposizioni del Regolamento CE 2201/2003.
Il citato Regolamento, infine, sarà applicato soltanto in 14 Stati membri dell’Unione Europea, in quanto trattasi di un accordo di cooperazione rafforzata. I Paesi partecipanti a tale accordo sono: Italia, Francia, Spagna, Germania, Austria, Lussemburgo, Ungheria, Romania, Bulgaria, Slovenia, Belgio, Lettonia, Malta e Portogallo, mentre Finlandia e Cipro sono prossime a parteciparvi.

Competenza e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale e responsabilità genitoriale, Regolamento CE n. 2201/2003.

I primi passi devono necessariamente essere mossi avendo come basilare riferimento normativo il regolamento (CE) n. 2201 del 27 novembre 2003 (c.d. regolamento “Bruxelles II bis”), che disciplina la competenza, il riconoscimento, l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale.

Punto di partenza della presente disamina non può non essere l’art. 3, par. 1, lett. a) del citato Regolamento Comunitario, il quale va ad elencare tutta una serie di criteri, tra loro alternativi, di competenza giurisdizionale tra i quali vi sono:

  • lo stato di residenza abituale dei coniugi, o
  • In caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei due coniugi o
  • la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda.

Dalla lettura dei criteri suddetti, risultano palesi le opportunità che si possono prospettare alle coppie italiane riguardo la possibilità di addivenire rapidamente ad un divorzio sfruttando, come già detto, il fenomeno del forum shopping, ossia una normativa nazionale più vantaggiosa per il perseguimento dei propri interessi.

Nel caso de quo, il vantaggio consisterebbe nella possibilità di stabilire una residenza in un paese la cui legislazione permetta in modo facile, veloce ed economico l’ottenimento di un provvedimento definitivo di divorzio, per poi provvedere all’aggiornamento delle iscrizioni dei registri dello stato civile, in virtù dell’automatico riconoscimento del provvedimento stesso, garantito dall’art. 21, par. 2, del regolamento “Bruxelles II bis”. Questo spiraglio, sfruttato da molti operatori del settore, permette di giungere alla sentenza di divorzio, semplicemente prendendo la residenza in uno stato ben individuato – molto spesso la Romania per questioni di rapidità ed economicità – grazie alla semplice stipulazione di un contratto di locazione per poi, dopo poco tempo, introdurre la domanda giudiziale. Il giudice investito della controversia non dovrà fare altro che applicare direttamente il diritto interno per giungere al provvedimento richiesto dalle parti.

Legge applicabile a divorzi e separazioni. Regolamento CE n. 1259/10

Oggi ciò è reso ancora più facile dall’entrata in vigore del regolamento n. 1259/2010, relativo alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile a divorzi e separazioni (c.d. regolamento “Roma III”) applicabile dal 21 giugno 2012 in tutti i paesi aderenti, il quale sancisce l’applicazione del diritto del foro interno o per scelta oppure per l’operare del criterio di residenza abituale dei coniugi.

Grazie a tale ultimo Regolamento (1259/10) è divenuto, infatti, possibile per i cittadini europei vedere applicata alla propria separazione e al divorzio la legge dello Stato in cui risiedono. Pertanto ai cittadini italiani residenti in Germania si applicherà la legge tedesca che, al contrario di quella italiana, richiede ai fini dell’ottenimento del divorzio, un anno di separazione di fatto dei coniugi. Ma nel contempo ai cittadini tedeschi residenti in Italia potrebbe, in assenza di accordo, applicarsi la legge italiana che prevede che debbano trascorrere tre anni dalla pronuncia giudiziale di separazione prima di poter richiedere il divorzio, con conseguente svantaggio rispetto alla propria legge nazionale.

Il Regolamento Europeo 1259/10 sancisce nello specifico che: “in assenza di accordo, troverà applicazione la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui si decide di agire in giudizio”.

La sentenza così ottenuta sarà automaticamente riconosciuta in Italia, senza la necessità di alcuna procedura interna, e si potrà iscrivere nei registri dello stato civile, ma solo una volta che la stessa sia divenuta definitiva, ossia non più soggetta ad impugnazione nell’ordinamento di origine.