Diritto di Famiglia

DIRITTO DI FAMIGLIA. SEPARAZIONE E DIVORZIO.

L’introduzione del Regolamento Europeo n. 1259/10 (in vigore dal 21 giungo 2012),in materia di divorzio e separazione personale, sancisce quale debba essere la legge nazionale da applicare al divorzio e alla separazione personale quando i coniugi siano di nazionalità diversa. La novità principale consiste nella possibilità per i coniugi di scegliere, tramite accordo, la legislazione nazionale applicabile al loro divorzio, purché questa sia legata alla nazionalità di uno dei due coniugi o alla residenza effettiva della coppia. In assenza di accordo, troverà applicazione la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui si decide di agire in giudizio.

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Divorzio Internazionale. Nuove norme sul divorzio internazionale in Europa

Saranno applicate, a partire dal 21 Giugno 2012, le nuove norme europee in materia di divorzio e separazione personale dettate dal Regolamento UE 1259/2010. Tali norme offrono finalmente un quadro giuridico chiaro e completo su quale sia la legge nazionale da applicare al divorzio e alla separazione personale quando i coniugi siano di nazionalità diversa. La novità principale consiste nella possibilità per i coniugi di scegliere, tramite accordo, la legislazione nazionale applicabile al loro divorzio, purché questa sia legata alla nazionalità di uno dei due coniugi o alla residenza effettiva della coppia, impedendo in tal modo il crearsi di quelle situazioni in cui un coniuge chieda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato dalla legge che ritiene a lui più favorevole (il cd. turismo giudiziario). In assenza di accordo, troverà applicazione la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui si decide di agire in giudizio. Tali norme si applicano soltanto in caso di divorzio o di separazione personale, non trovando invece applicazione nelle questioni relative al riconoscimento, alla validità o all’annullamento di un matrimonio, per le quali restano in vigore le disposizioni del Regolamento CE 2201/2003.
Il citato Regolamento, infine, sarà applicato soltanto in 14 Stati membri dell’Unione Europea, in quanto trattasi di un accordo di cooperazione rafforzata. I Paesi partecipanti a tale accordo sono: Italia, Francia, Spagna, Germania, Austria, Lussemburgo, Ungheria, Romania, Bulgaria, Slovenia, Belgio, Lettonia, Malta e Portogallo, mentre Finlandia e Cipro sono prossime a parteciparvi.

Competenza e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale e responsabilità genitoriale, Regolamento CE n. 2201/2003.

I primi passi devono necessariamente essere mossi avendo come basilare riferimento normativo il regolamento (CE) n. 2201 del 27 novembre 2003 (c.d. regolamento “Bruxelles II bis”), che disciplina la competenza, il riconoscimento, l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale.

Punto di partenza della presente disamina non può non essere l’art. 3, par. 1, lett. a) del citato Regolamento Comunitario, il quale va ad elencare tutta una serie di criteri, tra loro alternativi, di competenza giurisdizionale tra i quali vi sono:

  • lo stato di residenza abituale dei coniugi, o
  • In caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei due coniugi o
  • la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda.

Dalla lettura dei criteri suddetti, risultano palesi le opportunità che si possono prospettare alle coppie italiane riguardo la possibilità di addivenire rapidamente ad un divorzio sfruttando, come già detto, il fenomeno del forum shopping, ossia una normativa nazionale più vantaggiosa per il perseguimento dei propri interessi.

Nel caso de quo, il vantaggio consisterebbe nella possibilità di stabilire una residenza in un paese la cui legislazione permetta in modo facile, veloce ed economico l’ottenimento di un provvedimento definitivo di divorzio, per poi provvedere all’aggiornamento delle iscrizioni dei registri dello stato civile, in virtù dell’automatico riconoscimento del provvedimento stesso, garantito dall’art. 21, par. 2, del regolamento “Bruxelles II bis”. Questo spiraglio, sfruttato da molti operatori del settore, permette di giungere alla sentenza di divorzio, semplicemente prendendo la residenza in uno stato ben individuato – molto spesso la Romania per questioni di rapidità ed economicità – grazie alla semplice stipulazione di un contratto di locazione per poi, dopo poco tempo, introdurre la domanda giudiziale. Il giudice investito della controversia non dovrà fare altro che applicare direttamente il diritto interno per giungere al provvedimento richiesto dalle parti.

Legge applicabile a divorzi e separazioni. Regolamento CE n. 1259/10

Oggi ciò è reso ancora più facile dall’entrata in vigore del regolamento n. 1259/2010, relativo alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile a divorzi e separazioni (c.d. regolamento “Roma III”) applicabile dal 21 giugno 2012 in tutti i paesi aderenti, il quale sancisce l’applicazione del diritto del foro interno o per scelta oppure per l’operare del criterio di residenza abituale dei coniugi.

Grazie a tale ultimo Regolamento (1259/10) è divenuto, infatti, possibile per i cittadini europei vedere applicata alla propria separazione e al divorzio la legge dello Stato in cui risiedono. Pertanto ai cittadini italiani residenti in Germania si applicherà la legge tedesca che, al contrario di quella italiana, richiede ai fini dell’ottenimento del divorzio, un anno di separazione di fatto dei coniugi. Ma nel contempo ai cittadini tedeschi residenti in Italia potrebbe, in assenza di accordo, applicarsi la legge italiana che prevede che debbano trascorrere tre anni dalla pronuncia giudiziale di separazione prima di poter richiedere il divorzio, con conseguente svantaggio rispetto alla propria legge nazionale.

Il Regolamento Europeo 1259/10 sancisce nello specifico che: “in assenza di accordo, troverà applicazione la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui si decide di agire in giudizio”.

La sentenza così ottenuta sarà automaticamente riconosciuta in Italia, senza la necessità di alcuna procedura interna, e si potrà iscrivere nei registri dello stato civile, ma solo una volta che la stessa sia divenuta definitiva, ossia non più soggetta ad impugnazione nell’ordinamento di origine.

Che differenze ci sono tra separazione e divorzio? I due termini sono spesso, erroneamente, utilizzati come sinonimi, ma si tratta di due cose ben distinte. Facciamo quindi un po’ di chiarezza.

La Separazione

Con il termine separazione legale, secondo quanto stabilito dalla legislazione italiana, si intende l’atto con cui vengono sospesi gli effetti del matrimonio. La separazione, però, non produce la cessazione del rapporto matrimoniale. La separazione può essere di tipo consensuale (chiesta di comune accordo tra i coniugi e omologata/convalidata dal Giudice) o di tipo giudiziale (quando i coniugi non sono d’accordo sulla richiesta o sulle modalità della separazione e pertanto viene pronunciata dal Giudice). Con la separazione, consensuale o giudiziale, risultano sospesi gli adempimento dei doveri tra i due coniugi, fatti salvi i doveri di rispetto e di assistenza reciproca. La sospensione degli adempimenti coniugali che si ottiene con la separazione è infatti collegata all’eventuale riconciliazione tra i coniugi.

Si parla inoltre di separazione di fatto nei casi in cui, senza l’intervento di un Giudice, uno dei due coniugi, in modo completamente unilaterale, di sua volontà o per accordo si sia allontanato dal tetto coniugale.

Il Divorzio

Con il termine divorzio, introdotto la prima volta nella legislazione italiana e disciplinato con legge n.898 del 1 dicembre 1970 e successivamente dalle modifiche apportate con la legge n.74 del 1987 e dall’art.149 del codice civile, viene legalmente pronunciato lo scioglimento del matrimonio (nel caso di matrimonio con rito civile) o la cessazione degli effetti civili (nel caso il matrimonio sia stato concordatario cioè celebrato con rito religioso cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato Italiano). Per poter chiedere il divorzio devono sussistere le seguenti condizioni: 1) Sia venuta meno la comunione morale e spirituale tra marito e moglie (affectio coniugalis); 2) marito e moglie non condividono più la stessa casa coniugale; 3) La separazione legale sia stata pronunciata da almeno tre anni.

Differenze tra Separazione e Divorzio

Con il divorzio quindi, a differenza che con la separazione, gli effetti del matrimonio cessano definitivamente. Tra i coniugi cessano tutti i rapporti sia sul piano personale che sul piano patrimoniale.

Tabella Riassuntiva Differenze tra Divorzio e Separazione

La separazione Il divorzio
È temporanea. È definitivo.
Sospende gli effetti del matrimonio, ma si conserva lo stato di coniuge. Scioglie il matrimonio celebrato con rito civile o gli effetti civili del matrimonio religioso concordatario.

Non esiste più con il divorzio lo status di coniuge e ci si può risposare. La donna perde il cognome del marito.

Determina cambiamenti nella situazione personale e patrimoniale dei coniugi, quali ad esempio:

La sentenza di divorzio stabilirà le condizioni:

  • delle questioni patrimoniali
  • dell’assegnazione della casa di famiglia
  • dell’affidamento e del mantenimento dei figli

 

E’ stato convertito in legge il Decreto n. 132/2014 in materia di semplificazione del procedimento per la separazione e il divorzio.

Da oggi in poi sarà possibile divorziare senza il necessario intervento dell’organo giudiziale. Ci si potrà, infatti, separare, comparendo dinanzi al Sindaco o a mezzo di un accordo siglato da un Avvocato (negoziazione assistita), a patto che non ci siano dissidi tra marito e moglie, che siano trascorsi comunque i tre anni dal momento della separazione. I coniugi potranno, inoltre, comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza dei difensori non è obbligatoria. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali.

Con la nuova Riforma in sostanza sarà possibile divorziare davanti al Sindaco o con l’assistenza di un avvocato, senza l’intervento del organo giudiziale.

La negoziazione assistita a mezzo degli avvocati è possibile anche se vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti a condizione che l’accordo, in tali casi, venga verificato dal Pubblico Ministero, a cui si aggiunge un possibile passaggio davanti al Presidente del Tribunale. L’accordo così siglato sarà equiparato ai verbali di separazione omologati e costituirà titolo esecutivo a tutti gli effetti. La negoziazione assistita troverà il suo limite nel mancato raggiungimento dell’accordo tra i coniugi e, pertanto, in tali casi si continuerà ad applicare l’ordinario procedimento per il divorzio in sede giudiziale.

Non è dato ancora sapere se il nuovo istituto del divorzio breve produrrà l’effetto auspicato di limitare il fenomeno della tendenza dei coniugi italiani a ricorrere al forum shopping (ossia la scelta di una normativa nazionale più favorevole per il perseguimento dei propri interessi). Si consideri, infatti, che anche il nuovo istituto del divorzio breve non ha di fatto ridotto i tempi per giungere al divorzio che, per l’effetto, rimangono invariati: tre anni dalla separazione.

I coniugi italiani, come probabilmente anche altri, che intendessero eludere l’applicazione della rigida legge nazionale italiana utilizzano, di fatto, la normativa comunitaria per giungere all’applicazione di una legge nazionale di altro Stato per giungere, in tempi brevi, alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Per l’approfondimento di tale ultimo rilievo, si rinvia alla sezione “Divorzio Internazionale – Comunitario” che per facilitarne la ricerca viene di seguito esposto.

Il divorzio internazionale – comunitario.

I primi passi devono necessariamente essere mossi avendo come basilare riferimento normativo il regolamento (CE) n. 2201 del 27 novembre 2003 (c.d. regolamento “Bruxelles II bis”), che disciplina la competenza, il riconoscimento, l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale.

Punto di partenza della presente disamina non può non essere l’art. 3, par. 1, lett. a) del citato Regolamento Comunitario, il quale va ad elencare tutta una serie di criteri, tra loro alternativi, di competenza giurisdizionale tra i quali vi sono:

  • lo stato di residenza abituale dei coniugi, o
  • In caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei due coniugi o
  • la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda.

Dalla lettura dei criteri suddetti, risultano palesi le opportunità che si possono prospettare alle coppie italiane riguardo la possibilità di addivenire rapidamente ad un divorzio sfruttando, come già detto, il fenomeno del forum shopping, ossia una normativa nazionale più vantaggiosa per il perseguimento dei propri interessi.

Nel caso de quo, il vantaggio consisterebbe nella possibilità di stabilire una residenza in un paese la cui legislazione permetta in modo facile, veloce ed economico l’ottenimento di un provvedimento definitivo di divorzio, per poi provvedere all’aggiornamento delle iscrizioni dei registri dello stato civile, in virtù dell’automatico riconoscimento del provvedimento stesso, garantito dall’art. 21, par. 2, del regolamento “Bruxelles II bis”. Questo spiraglio, sfruttato da molti operatori del settore, permette di giungere alla sentenza di divorzio, semplicemente prendendo la residenza in uno stato ben individuato – molto spesso la Romania per questioni di rapidità ed economicità – grazie alla semplice stipulazione di un contratto di locazione per poi, dopo poco tempo, introdurre la domanda giudiziale. Il giudice investito della controversia non dovrà fare altro che applicare direttamente il diritto interno per giungere al provvedimento richiesto dalle parti.

Oggi ciò è reso ancora più facile dall’entrata in vigore del regolamento n. 1259/2010, relativo alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile a divorzi e separazioni (c.d. regolamento “Roma III”) applicabile dal 21 giugno 2012 in tutti i paesi aderenti, il quale sancisce l’applicazione del diritto del foro interno o per scelta oppure per l’operare del criterio di residenza abituale dei coniugi.

Grazie a tale ultimo Regolamento (1259/10) è divenuto, infatti, possibile per i cittadini europei vedere applicata alla propria separazione e al divorzio la legge dello Stato in cui risiedono. Pertanto ai cittadini italiani residenti in Germania si applicherà la legge tedesca che, al contrario di quella italiana, richiede ai fini dell’ottenimento del divorzio, un anno di separazione di fatto dei coniugi. Ma nel contempo ai cittadini tedeschi residenti in Italia potrebbe, in assenza di accordo, applicarsi la legge italiana che prevede che debbano trascorrere tre anni dalla pronuncia giudiziale di separazione prima di poter richiedere il divorzio, con conseguente svantaggio rispetto alla propria legge nazionale.

Il Regolamento Europeo 1259/10 sancisce nello specifico che: “in assenza di accordo, troverà applicazione la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui si decide di agire in giudizio”.

La sentenza così ottenuta sarà automaticamente riconosciuta in Italia, senza la necessità di alcuna procedura interna, e si potrà iscrivere nei registri dello stato civile, ma solo una volta che la stessa sia divenuta definitiva, ossia non più soggetta ad impugnazione nell’ordinamento di origine.

Il regime patrimoniale legale in Italia è quello della comunione legale dei beni. Tuttavia, il regime della comunione legale, per volontà concorde degli sposi, può essere opportunamente derogato al momento della celebrazione del matrimonio, con conseguente annotazione a margine dello stato civile che i coniugi hanno scelto il regime della separazione patrimoniale. Una scelta analoga può essere fatta anche successivamente alla celebrazione del matrimonio, con atto avente la forma di atto pubblico (redatto cioè dinanzi ad un notaio).

Fanno parte della comunione tutti quei beni che sono stati acquistati congiuntamente o separatamente dai coniugi dopo il matrimonio. Essi appartengono in parti uguali al marito ed alla moglie. Specificamente, ricadono in comunione: gli acquisti compiuti dai coniugi dopo il matrimonio; le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; gli utili ed incrementi di azienda di proprietà di uno solo dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestita da entrambi; i risparmi dei coniugi.
Mentre sono esclusi dalla comunione i seguenti beni: beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio; beni acquistati da un coniuge per successione o donazione (salvo non sia espressamente dichiarato che sono attribuiti alla comunione); beni di uso strettamente personale; beni che servono all‘esercizio della professione; beni ottenuti a titolo di risarcimento danni; pensione per la perdita totale o parziale della capacità lavorativa; beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio, purchè espressamente dichiarato.
I coniugi in regime di comunione legale dei beni possono agire con poteri disgiunti per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, per quelli di straordinaria amministrazione devono, invece, agire congiuntamente.

Il mantenimento dell‘ex coniuge in seguito a separazione

Al momento della separazione, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l‘altro coniuge corrisponda un assegno di mantenimento. Valutate le circostanze caso per caso, l‘assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. In caso di inadempimento, su richiesta del beneficiario, potrà essere disposto il sequestro di parte dei beni dell‘obbligato, oppure potrà essere ordinato a terzi (es. al datore di lavoro del coniuge obbligato) il versamento della somma dovuta. Il provvedimento con cui il Giudice dispone la corresponsione dell‘assegno di mantenimento può in ogni tempo essere modificato o revocato qualora vi siano giustificati motivi o intervengano fatti nuovi.

L‘affidamento dei figli

L‘affidamento dei figli, in caso di separazione, è oggi disciplinato dalle norme introdotte con la Legge n. 54/2006. Il principio fondamentale è che, in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Pertanto, in sede di separazione e salvo diverso accordo tra i coniugi, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso) oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati (affidamento esclusivo), sempre e comunque considerando l‘esclusivo interesse della prole. Il genitore non affidatario è tenuto a versare un assegno di mantenimento per la prole.

A norma dell’articolo 1564, paragrafo 1, primo periodo, del Bürgerliches Gesetzbuch (o BGB: codice civile tedesco) , il matrimonio può essere sciolto soltanto da una sentenza pronunciata in esito ad un procedimento giudiziale promosso da uno o da entrambi i coniugi. Il matrimonio può essere sciolto se è fallito. Il matrimonio è fallito se tra i coniugi non vi è più comunità di vita e se non si può prevedere che essi la ristabiliranno. Vi è presunzione assoluta che il matrimonio sia fallito se i coniugi vivono separati da un anno e chiedono entrambi il divorzio o comunque quando il coniuge che non ha preso l’iniziativa acconsente al divorzio. Dopo un periodo di separazione di tre anni vi è presunzione assoluta che il matrimonio sia fallito, senza che rilevi la posizione sostenuta dalle parti nel processo.

A norma dell’articolo 1567 BGB, perché si possa ritenere che i coniugi vivano separati occorre che essi non abitino nella stessa casa e che risulti chiaramente la volontà di almeno un coniuge di non ristabilire la convivenza a causa del rifiuto della comunità di vita coniugale. Queste circostanze devono eventualmente essere provate; i problemi si pongono principalmente per quanto riguarda l’ipotesi, esplicitamente ammessa dalla legge, dei coniugi che vivano separati in casa (articolo 1567 BGB).

Il diritto tedesco conosce quale unico motivo di divorzio il fallimento del matrimonio. Non esiste il divorzio per colpa di un coniuge.

Principali effetti prodotti dal divorzio nei rapporti patrimoniali e personali dei coniugi

Il coniuge divorziato conserva il cognome da sposato scelto dai coniugi al momento del matrimonio. Mediante dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile, il coniuge divorziato può riprendere il suo cognome di nascita o il cognome che aveva utilizzato fino all’assunzione del cognome da sposato, oppure può aggiungere il suo cognome di nascita al cognome da sposato facendolo apparire prima o dopo quest’ultimo (articolo 1355, paragrafo 5, BGB).

Se le condizioni per ottenere il divorzio erano soddisfatte e il defunto aveva chiesto il divorzio o vi aveva acconsentito, il diritto alla successione previsto dalla legge a favore del coniuge è escluso (articolo 1933 BGB). Una disposizione di ultima volontà a favore del coniuge è in questo caso inefficace, a meno che il testatore non l’abbia prevista anche per il caso di divorzio (articolo 2077 BGB).

Se i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della comunione degli acquisti (Zugewinngemeinschaft) , l’aumento di valore del patrimonio conseguito durante il matrimonio è diviso tra i coniugi al momento del divorzio. Un’eccezione è prevista per il caso in cui la divisione dell’aumento di valore risulti gravemente ingiusta; tale caso ricorre in particolare quando il coniuge che ha realizzato l’aumento di valore più modesto non ha adempiuto agli obblighi economici derivanti dal matrimonio, ove tale inadempimento sia colposo e si sia protratto per un periodo piuttosto lungo.

Se i coniugi hanno scelto il regime della comunione patrimoniale (Gütergemeinschaft) , essi dovranno dividere l’intero patrimonio. Non sono previste sanzioni contro il coniuge che ha causato il divorzio.

Ove i coniugi non riescano a trovare un accordo, la casa coniugale può essere assegnata ad uno di essi dal giudice.

In caso di divorzio, i diritti pensionistici acquisiti dai coniugi durante il matrimonio (per esempio, i diritti maturati nell’ambito dell’assicurazione sociale obbligatoria, i diritti pensionistici e i diritti a prestazioni derivanti da un fondo pensione aziendale o da contratti d’assicurazione privata) sono divisi mediante perequazione assistenziale.

Differenze principali dell’istituto del divorzio in italia e in Germania.

Come già visto, la disciplina italiana sul divorzio, richiede la preventiva dichiarazione giudiziale della separazione dei coniugi perchè possa, trascorsi tre anni, darsi seguito alla richiesta di divorzio, anche volendo tenere conto della nuova disciplina del divorzio breve, in quanto applicabile.

La disciplina tedesca, invece, consente attraverso il consenso di entrambi i coniugi, di presentare domanda di divorzio a distanza di un anno dalla cessata convivenza. Non è necessario nè previsto, a monte, un provvedimento giudiziale dichiarativo della separazione. In mancanza di consenso di uno dei coniugi, la domanda giudiziale di divorzio può essere presentata trascorsi tre anni dalla separazione di fatto.

Il regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in mancanza di diversa scelta, è costituto dalla cosiddetta “Zugewinngemeinschaft”- comunione del plusvalore. Si tratta di un regime legale di separazione dei beni con la sola divisione dell‘incremento patrimoniale all‘atto di scioglimento del matrimonio, in cui ogni coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquisiti durante il matrimonio. Al momento dello scioglimento vi è una reciproca compensazione tra i guadagni e gli utili avuti dai coniugi in costanza di esso, ma colui che ha percepito un minor reddito ha diritto di ottenere dall‘altro (o dai suoi aventi causa) la metà della differenza. I coniugi hanno comunque facoltà, a mezzo atto notarile, di modificare il regime patrimoniale legale.

Il mantenimento e gli alimenti

Il sistema giuridico tedesco distingue fra il mantenimento di separazione (Trennungsunterhalt) e il mantenimento divorzile (nachehelicher Unterhalt). Il mantenimento di separazione è corrisposto nel periodo fra separazione e divorzio con lo scopo di dare la possibilità al coniuge di poter mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. Il mantenimento divorzile, invece, è corrisposto dal momento in cui la sentenza di divorzio è passata in giudicato. Viene concesso a tempo determinato e in proporzione al reddito. Presupposti per il diritto al mantenimento sono che: il coniuge sia affidatario dei figli; che il coniuge sia inidoneo al lavoro per malattia o per anzianità; che il coniuge percepisca un reddito inferiore.

Gli alimenti a favore dei figli

Il foro competente e la disciplina applicabile si determinano esclusivamente secondo il criterio del luogo di residenza dei figli. L‘ammontare del mantenimento da corrispondere in favore dei figli è, in Germania, determinato dalla così detta “Düsseldorfer Tabelle”. Gli importi in Tabella variano con l‘età, con i bisogni della prole e con il reddito dei soggetti obbligati al mantenimento.

La potestà genitoriale

Il foro competente e la disciplina applicabile si determinano esclusivamente secondo il criterio di residenza dei figli. Se i figli risiedono in Germania si applicherà, pertanto, il diritto tedesco. La potestà sui figli minori è esercitata da entrambi i coniugi, anche dopo il divorzio.

Il riconoscimento delle unioni civili in Germania e relativi effetti sulla successione.

L’istituto giuridico della convivenza registrata è stato introdotto in Germania il 16 febbraio 2001 con la legge “Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft”, in vigore dal 1 agosto 2001.

Le unioni civili sono ammesse in Germania esclusivamente per coppie omosessuali (§ 1 Abs.1 LPartG). La legge sulla convivenza registrata non equipara a tutti gli effetti la convivenza al matrimonio pur applicando ai conviventi disposizioni analoghe a quelle contenute nel codice civile tedesco per la disciplina del matrimonio.

Due persone che intendano dare vita ad una convivenza registrata devono dichiarare reciprocamente, personalmente e in contemporanea,d’innanzi all’autorità competente di voler condurre una convivenza a vita. I conviventi possono scegliere un cognome comune.

I conviventi hanno obbligo di assistenza e sostegno reciproco che persiste anche dopo eventuale separazione. La legge assicura pieno riconoscimento alla coppia dal punto di vista contributivo ed assistenziale, ciascun convivente può beneficiare ed essere inserito nell’assicurazione sulla malattia del compagno e conferisce gli stessi diritti del matrimonio in materia di cittadinanza (procedura agevolata per ottenere la naturalizzazione e diritto al ricongiungimento). L’istituto giuridico è diverso dal matrimonio in materia di filiazione e adozione. Ai conviventi non è riconosciuto il diritto di adozione congiunta ed inizialmente non permetteva l’adozione dei figli del convivente (tale possibilità è stata introdotta nel

2004). È stata introdotta però, una forma di potestà limitata tanto che i partner possono essere associati alle decisioni che riguardano la vita quotidiana del bambino e richiedere l’affidamento in caso di morte del genitore naturale. Al convivente superstite, inoltre, sono attribuiti gli stessi diritti successori che il matrimonio conferisce ai coniugi, inoltre la legge prevede pensione di reversibilità, permesso di immigrazione per il partner straniero, reversibilità dell’affitto e l’obbligo di soddisfare i debiti contratti dalla coppia.

Il 22 ottobre 2009, la Corte costituzionale federale ha stabilito l’estensione di tutti i diritti ed i doveri del matrimonio alle coppie dello stesso sesso registrate.

La situazione attuale in Italia. La coppia di fatto

L’Italia non ha attualmente una legislazione effettiva per le unioni civili. Si parla pertanto di “coppia di fatto” in quanto non riconosciuta giuridicamente. Ciò non significa, tuttavia, che una unione stabile, sia pure “di fatto”, non faccia sorgere in capo ai conviventi diritti e doveri. Il quadro è però frammentario, nel senso che i diritti e doveri non sono omogenei, non derivano da una normativa unitaria ed omogenea, come nel quadro del matrimonio, ma sono frammentari e soltanto quelli previsti da specifiche leggi. Una differenza fondamentale tra matrimonio e coppia di fatto riguarda l’eredità: se uno dei coniugi muore l’altro ne è erede per legge, mentre nel caso di coppia di fatto un convivente non è erede dell’altro, a meno che non lo sia per testamento del compagno/a defunto/a]. Tra i conviventi, infatti, non esiste alcun diritto legale alla successione. Naturalmente il compagno/a può essere nominato erede, come qualunque altra persona, per testamento. L’inconveniente di tale soluzione, però, è che per testamento si può disporre solo di una quota del proprio patrimonio, chiamata appunto “disponibile”. Se si hanno parenti stretti (come per esempio fratelli o figli), questi hanno diritti su gran parte del patrimonio, e potrebbero chiedere la “legittima”, cioè la parte che spetta loro del patrimonio del defunto a prescindere dalla sua volontà diversamente espressa, quindi una disposizione in favore del compagno/a verrebbe annullata o perlomeno ridotta di molto. Il testamento ha inoltre alcuni inconvenienti pratici: per esempio, deve essere redatto bene, cioè osservando le formalità, ma questo non comporta al convivente problemi maggiori di quelli che incontra qualunque altra persona che faccia testamento.

Studio Legale Cariglino
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